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Statuto PD regionale

                          Statuto del Partito Democratico

UNIONE REGIONALE DELLE MARCHE
PREMESSA
La Commissione Regionale Statuto dopo mesi di lavoro nel mese di novembre 2008 ha approvato una bozza di Statuto del Partito Democratico delle Marche che è stata presentata ed illustrata ai vari Coordinamenti provinciali.
Nel corso dei vari incontri pur condividendo lo spirito ed il contenuto del documento sono state avanzate varie proposte di integrazione.
Il testo che segue e che viene sottoposto per l’approvazione all’esame della nuova Assemblea regionale del PD eletta nelle primarie del 25 ottobre è essenzialmente quello licenziato dalla Commissione Statuto con alcune modifiche ed integrazioni che tengono conto sia delle osservazioni pervenute nei mesi scorsi che di quelle sottoposte all’attenzione del nuovo Segretario regionale.
Ancona, 9 novembre 2009
Statuto del Partito Democratico
UNIONE REGIONALE DELLE MARCHE
CAPO I
Valori e principi

Art.1

Preambolo

  1. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche è stato costituito il 14 Ottobre 2007, con un atto di partecipazione al voto di 106053 cittadini nelle primarie per l’elezione del segretario e dell’assemblea costituente regionale.
  2. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche è un partito federale entro l’unità del Partito Democratico Nazionale costituito sulla base dei principi e delle regole contenuti nel Manifesto dei Valori, nel Codice Etico e dello Statuto Nazionale del Partito Democratico; esso nasce dai principio ispiratori dei Partiti fondatori, dall’esperienza politica dell’Ulivo e si fonda sull’autonomia politica e programmatica, solidale e cooperativa dei suoi livelli organizzativi.
  3. Le condizioni di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria del Partito democratico – Unione regionale delle Marche sono definite dal presente Statuto che si applica a tutte le autonomie territoriali ed alle articolazioni tematiche del partito, agli iscritti ed agli elettori, ai rapporti intercorrenti fra il Partito ed i soggetti esterni.
  4. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche riconosce ai propri elettori ed iscritti i diritti e doveri loro attribuiti dallo Statuto Nazionale e si impegna a rimuovere gli ostacoli che, a qualsiasi titolo, potrebbero impedirne l’effettivo esercizio.
    Art. 2
    Valori e principi
    1. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche ispira la sua azione politica ai principi del Trattato dell’Unione Europea, della Costituzione Italiana, dello Statuto della Regione Marche e difende i valori di libertà, pace, tolleranza, dialogo, solidarietà e dell’antifascismo; riconosce il principio della laicità e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali, religiose e politiche al suo interno.
    1. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche attua il principio della democrazia paritaria previsto dall’art.51 della Costituzione e promuove la libertà e il protagonismo delle donne, a cui riconosce il valore insostituibile di fattore di crescita della società tutta.
    2. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche promuove, nella sua azione politica, il principio di sussidiarietà inteso come criterio di distribuzione di funzioni tra le formazioni sociali, le Autonomie Locali e lo Stato in una democrazia che individua, nella “prossimità” dei governanti ai governati, un bene primario.
    3. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche si impegna a promuovere e tutelare la dignità della persona in ogni momento della sua vita individuale, familiare e comunitaria. Il Partito Democratico delle Marche mette al centro della sua azione politica la persona, ogni persona, i suoi bisogni, le sue potenzialità e la sua unicità.
    4. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche si impegna a promuovere e tutelare i diritti costituzionalmente garantiti ed in particolare quelli civili, all’istruzione, allo studio, alla salute, all’ambiente ed al lavoro in tutte le sue forme: autonomo, dipendente, privato e pubblico, manuale ed intellettuale.
    5. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche si impegna a rappresentare la società marchigiana, nella sua pluralità, con l’obiettivo di consolidarne la radicata coesione.
    6. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche si impegna a perseguire tra le finalità prioritarie della sua azione politica il diritto ad adeguate forme di tutela dei lavoratori ed alla sicurezza ed alla salubrità dei luoghi di lavoro ed a promuovere un modello di sviluppo socialmente equo, ambientalmente sostenibile e solidale.
    7. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche si impegna a favorire e garantire la libertà di iniziativa economica pubblica e privata quale strumento di promozione del bene comune, riconoscendo il ruolo e la responsabilità sociale delle imprese.
    8. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche riconosce nella efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed imparzialità dell’azione della Pubblica Amministrazione, valori essenziali per garantire servizi ai cittadini.
    9. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla vita democratica ed associativa riconoscendo in essa un fattore irrinunciabile di aggregazione sociale, di sussidiarietà e di miglioramento della qualità della vita.
    10. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche assume come metodo il dialogo politico, la composizione dei conflitti attraverso la libera maturazione del convincimento, il rifiuto della violenza reale o simbolica, il rispetto della pluralità e del pluralismo, la responsabilità di scegliere; esso si pone come soggetto politico che intende ascoltare le necessità, le aspirazioni dei cittadini per tradurli in progetti adeguati alle nuove sfide locali e globali.
    11. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche favorisce la collaborazione tra le istituzioni; riconosce e valorizza la dimensione comunitaria e sociale del volontariato, del no-profit e del terzo settore.
    12. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche si impegna a favorire la formazione permanente anche al fine dell’inserimento nella società e nel lavoro delle persone diversamente abili, a realizzare le condizioni che favoriscono la coesione sociale, l’aiuto reciproco, l’interscambio, il mutuo riconoscimento ed a promuovere una società che sappia sia affrontare i bisogni creati dalle emergenze e dalle marginalità sia valorizzare e sviluppare le attitudini di ciascuna persona.
    13. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche si impegna affinchè i diritti di cittadinanza possano coniugare sempre meglio le ragioni dell’uguaglianza con quelle della differenza fra le persone riconoscendo pari dignità a tutte le condizioni personali quali il genere, l’età, lo stato sociale ed economico, le convinzioni religiose, le disabilità, l’orientamento sessuale e l’origine etnica.
    14. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche si impegna a promuovere un rapporto inscindibile tra sviluppo economico e qualità della vita che ponga la sua base sulla formazione e sulle conoscenze, che sappia rispondere a bisogni e diritti primari come quelli della salute, del lavoro, della socializzazione e che si concretizzi in un welfare inclusivo e solidale per mantenere salda la cultura delle relazioni, patrimonio del popolo marchigiano.
    15. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche intende creare le condizioni materiali e relazionali indispensabili perché il merito possa emergere attraverso la valorizzazione delle capacità personali, a partire dal modo della scuola. Promuove i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani nell’ambito della comunità.
    16. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche riconosce la specificità delle aree montane e promuove politiche di intervento e di riequilibrio per assicurare un’equa distribuzione dei servizi e delle infrastrutture, occasioni di lavoro ed adeguate condizioni di vita.
    17. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche riconosce, inoltre, la specificità delle aree parco e di quelle sottoposte a tutela naturalistica e paesaggistica. Ne promuove la salvaguardia e ne valorizza le potenzialità per una crescita sostenibile, fondata sulle attività che, anche attraverso processi innovativi, favoriscono il recupero dell’identità e delle tradizioni del territorio.
    18. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche riconosce come un grande valore l’attività delle comunità dei marchigiani nel Mondo e ne promuove i legami culturali, affettivi ed economici con la regione.
    19. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche considera la governabilità ad ogni livello istituzionale una condizione fondamentale per il rafforzamento della democrazia. Reputa la responsabilità della decisione come momento conclusivo ed irrinunciabile di ogni processo di partecipazione e di confronto democratico.
    20. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche considera la politica un servizio verso gli altri, un valore l’indipendenza degli Amministratori ed il loro impegno a tradurre nei livelli di governo gli impegni assunti con gli elettori e con il Partito che li ha candidati.
    21. Gli amministratori e i dirigenti del Partito democratico – Unione regionale delle Marche conformano la loro azione alle norme comportamentali previste dal Codice etico, attenendosi ai principi in esso previsti in materia di responsabilità personale e di autonomia della politica.
    CAPO II
    I soggetti fondamentali della vita democratica del partito
    Art. 3
    Gli iscritti e le iscritte, gli elettori e le elettrici
    1. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche è costituito da elettori ed iscritti; esso affida loro le scelte che riguardano l’indirizzo politico generale nonché, con le modalità definite nei successivi articoli, la scelta dei candidati e delle candidate per le principali cariche interne ed istituzionali.
    2. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche sostiene la propria organizzazione e la propria iniziativa politica con l’autofinanziamento.
    3. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche è organizzato territorialmente sulla base di livelli provinciali e comunali.
    4. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche si dota di un’organizzazione permanente, stabile ed aperta per favorire la partecipazione dei cittadini alla politica, per concorrere con continuità alla elaborazione delle politiche locali e regionali a sostegno dei propri eletti, per garantire meglio la partecipazione a tutti i suoi livelli di direzione politica, sia di natura monocratica sia assembleare, per rafforzare l’unitarietà e l’efficacia della sua rappresentanza e della comunicazione politica.
    5. Per “iscritte/iscritti” s’intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani, nonché cittadine e cittadini dell’Unione Europea, residenti, ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito, sottoscrivendo il Manifesto dei valori, lo Statuto nazionale, il Codice etico e accettando di essere registrati nell’anagrafe degli iscritti e delle iscritte, oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori del Partito Democratico.
    6. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per elettrici ed elettori si intendono le persone che cittadine e cittadini dell’Unione Europea, residenti, ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al partito, dichiarino di riconoscersi nella proposta del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni, ed accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori del Partito Democratico.
    7. I diritti ed i doveri delle elettrici e degli elettori, delle iscritte e degli iscritti sono quelli riconosciuti all’articolo 2, commi 5, 6, 7, 8 dello Statuto Nazionale.
    8. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche promuove la legalità, la trasparenza nella vita delle istituzioni e del partito ed il ricambio delle classi dirigenti nelle cariche istituzionali ed interne.
    9. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche, al fine di riconoscere e valorizzare il protagonismo delle donne nella società marchigiana, favorisce la pari rappresentanza di genere nelle assemblee elettive di ogni grado e persegue l’obiettivo delle pari opportunità di genere in ogni ambito della vita sociale, culturale ed economica nella Regione.
    10. Il Partito democratico – Unione regionale delle Marche valorizza la partecipazione dei giovani alla vita politica ed associativa, promuovendo una adeguata rappresentanza di generazione nelle Istituzioni e negli Organi di partito.
    CAPO III
    La struttura federale del partito
    Art. 4
    I Circoli
    1. Il Circolo è l’unità organizzativa di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito.
    2. I Circoli si distinguono in “Circoli territoriali” (legati al luogo di residenza), “Circoli di ambiente” (legati alla sede di lavoro e/o di studio) e “Circoli on-line” (istituiti sulla rete internet ed ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio). In ciascuna porzione del territorio ed in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo circolo.
    3. I Circoli territoriali insistono su un intero Comune o su una parte di esso avente almeno 3.000 abitanti. Solo ad essi spetta la rappresentanza territoriale politica per il livello corrispondente.
    4. Se in un Comune sono costituiti più Circoli territoriali, si dà vita anche alla costituzione dell’Unione Comunale.
    5. I confini della competenza territoriale di ciascun Circoli nel territorio comunale è stabilita con una risoluzione dell’assemblea comunale, approvata con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. La risoluzione viene presentata dal Segretario dell’Unione comunale o da un numero di componenti l’assemblea non inferiore al 20 per cento dei suoi componenti.
    6. Tra Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti è possibile costituire Circoli territoriali intercomunali.
    7. I Circoli di ambiente insistono su uno o più luoghi di lavoro, su uno o più luoghi d studio, su uno o più ambiti di aggregazione e di associazionismo per consentire la discussione e l’elaborazione di proposte relative a specifiche tematiche. La loro costituzione deve essere proposta da almeno 30 iscritti al Partito Democratico ed è approvata dall’Assemblea provinciale con la maggioranza degli aventi diritto.
    8. I Circoli on-line sono sedi di libera discussione, di partecipazione alla vita pubblica e di coinvolgimento degli elettori nell’elaborazione di proposte programmatiche.
    9. La costituzione ed il funzionamento di nuovi Circoli territoriali, ambientali o on-line è disciplinata dal regolamento approvato dal Coordinamento nazionale.
    10. Gli organismi dirigenti di ogni Circolo sono:
    - l’Assemblea degli iscritti;
    - il Segretario di Circolo;
    - il Direttivo del Circolo
    - l’Esecutivo;
      • il Tesoriere;
      • la Commissione di Garanzia.
    1. L’Assemblea degli iscritti costituisce il corpo elettorale per la scelta del Direttivo del Circolo e del suo Segretario. E’ chiamata ad esprimersi per la scelta dei candidati o per argomenti sottoposti a referendum nei casi previsti dallo Statuto Nazionale o da quello regionale.
    2. Il Segretario ed il Direttivo di Circolo vengono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea degli iscritti con il metodo dell’autocandidatura, con le modalità stabilite dal “Regolamento elettorale dei Circoli, delle Unioni Comunali e dei coordinamenti provinciali” approvato all’Assemblea regionale.
    3. Se il Segretario. cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 14, il Direttivo del Circolo può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. A questo fine il Consigliere Anziano convoca il Direttivo del Circolo per una data non successiva a quindicigiorni dalla presentazione delle dimissioni. In caso di inottemperanza l’Assemblea è convocata dal segretario provinciale. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga la maggioranza dei componenti del Direttivo del Circolo, si procede entro quindici giorni a nuove elezioni per il Segretario. e per il Direttivo del Circolo. La data e la convocazione spetta al Segretario provinciale. Nelle more dell’elezione del nuovo Segretario le funzioni sono esercitate da un Commissario nominato dal Segretario Provinciale.
    4. I due quinti del Direttivo del Circolo possono presentare una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Segretario. . La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario. si procede a nuove elezioni per il Segretario. e per il Direttivo del Circolo.
    5. Il diritto di elettorato attivo e passivo per concorrere alla carica di Segretario. o di componente del Direttivo del Circolo territoriale è riservato ai soli iscritti al Circolo territoriale stesso.
    6. Il Segretario. del Circolo rappresenta il Partito in ogni sede politica per quanto territorialmente di competenza.
    7. Compete al Segretario. del Circolo territoriale, nel rispetto di quanto deciso dal Direttivo del Circolo, nonché di quanto stabilito dagli organi nazionali, regionali e provinciali, attuare la linea politica del partito e garantirne l’attività. Il Segretario. di un Circolo territoriale Comunale, svolge funzioni di raccordo politico-amministrativo con i livelli provinciali, regionali e nazionali del Partito Democratico, con il Gruppo Consiliare comunale, gli amministratori comunali, con gli altri Partiti a livello comunale, con le Associazioni ed Enti. Compete inoltre al Segretario. di Circolo territoriale comunale l’indizione delle elezioni primarie comunali e, unitamente con i sottoscrittori di eventuali Accordi di coalizione, l’indizione delle primarie di coalizione.
    8. Il Segretario. di Circolo è responsabile dell’attuazione del programma sulla base del quale è stato eletto.
    9. Il Segretario. di Circolo convoca e presiede l’Assemblea generale di tutti gli iscritti. L’Assemblea può essere convocata su richiesta di 1/8 dei componenti.
    10. Il Segretario. del Circolo territoriale ha funzioni di indirizzo politico locale; Il Direttivo del Circolo territoriale può proporre al Gruppo Consiliare di riferimento istituzionale indirizzi e raccomandazioni. Sull’esito di questi il Segretario. e/o il capogruppo riferiscono al Direttivo Comunale.
    11. Il Direttivo del Circolo territoriale è formato da un minimo di 12 ad un massimo di 20 componenti eletti con metodo proporzionale, in rispetto della rappresentanza paritaria tra i generi. Se non eletti partecipano al Direttivo, con il solo diritto di parola : il Tesoriere, il Sindaco, gli Assessori comunali e il Capogruppo in Consiglio comunale, nei Comuni in cui sia presente un solo Circolo, o il Presidente e il Capogruppo della Circoscrizione di riferimento dove queste sono istituite, i componenti le Assemblee nazionale, regionale, provinciale e comunale che siano iscritti al Circolo.
    12. L’Esecutivo è l’organo collegiale che collabora con il Segretario. Esercita funzioni esecutive ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, alla cui determinazione concorre anche il Segretario. È eletto dal Direttivo del Circolo, su proposta del Segretario. Ne sono componenti di diritto il Tesoriere, il Segretario dell’Organizzazione giovanile comunale, il Capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale, ove un solo Circolo insista sul territorio di un intero comune, o il Capogruppo del Partito democratico nel Consiglio di Circoscrizione, ove istituite.
    13. Ogni Circolo territoriale adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto un proprio Regolamento di organizzazione che viene approvato dal Coordinamento del Circolo a maggioranza degli aventi diritto.
    14. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto compatibili, anche ai “Circoli di ambiente” ed ai “Circoli on-line”.
    15. E’ ammessa l’iscrizione solo ad un Circolo territoriale. Un iscritto ad un Circolo territoriale può iscriversi anche ad un Circolo di ambiente o “on-line” ed esercita in ciascuno di essi il diritto di partecipazione alla vita politica interna e di elettorato attivo e passivo per l’elezioni degli organi, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 2, dello Statuto nazionale. All’atto dell’iscrizione, deve essere indicato il Circolo in cui si intende esercitare tutti gli altri diritti previsti dallo Statuto. Ogni iscritto può modificare la propria opzione e la modica diventa efficace solo dopo sei mesi dalla comunicazione che va data ai Coordinatori dei Circoli interessati.
      Art. 5
      L’Unione Comunale
      1. L’Unione Comunale esprime la politica unitaria del Partito Democratico nel proprio ambito territoriale comunale quando sono costituiti più Circoli territoriali.
      2. L’Unione Comunale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Ad essa compete la scelta delle candidature di livello comunale ed la selezione e proposta di quelle di livello sovracomunale. L’Unione Comunale svolge funzioni di coordinamento politico dei Circoli territoriali e di indirizzo politico programmatico per garantire uniformità nell’azione negli obiettivi.
      3. L’Unione Comunale adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto un proprio Regolamento di organizzazione che viene approvato dall’Assemblea a maggioranza dei voti validi.
      4. Gli organismi dirigenti dell’Unione Comunale sono:
        • l’Assemblea comunale;
        • il Segretario dell’Unione Comunale;
        • il Direttivo comunale;
        • l’Esecutivo comunale;
        • il Tesoriere;
        • la Commissione di Garanzia
      5. L’Assemblea Comunale è composta, oltre che dal Segretario, da membri elettivi e da membri di diritto. Il numero dei componenti elettivi è fissato in ragione di uno ogni mille abitanti. Se non eletti, fanno parte di diritto con il solo diritto di parola : il Tesoriere, i Segretari dei Circoli territoriali, il Sindaco, gli Assessori comunali e il Capogruppo in Consiglio comunale, il Presidente della Provincia, gli Assessori provinciali e il Capogruppo in Consiglio provinciale, i Consiglieri regionali e gli Assessori regionali, i Parlamentari, i componenti le Assemblee nazionale, regionale e provinciale, qualora siano iscritti ai Circoli istituiti nel territorio del Comune. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Segretario, salvo che il Regolamento di Organizzazione non preveda la funzione di Presidente dell’Assemblea.
      6. Il diritto di elettorato attivo e passivo per concorrere alla carica di Segretario o di componente dell’Assemblea è riservato agli iscritti ai Circoli del territorio di competenza dell’Unione Comunale.
      7. La componente elettiva dell’Assemblea è scelta a scrutinio segreto unitamente all’elezione del Segretario Comunale. Il Regolamento elettorale dei Circoli, delle Unioni Comunali e dei Coordinamenti provinciali disciplina i tempi, le modalità di voto, nonché la ripartizione dei seggi tra liste concorrenti, che si presentano in collegamento ai candidati a Segretario comunale, in modo da garantire un’adeguata rappresentanza al pluralismo politico del partito ed al territorio.La componente elettiva deve comunque rispettare la rappresentanza paritaria tra i generi.
      8. L’Assemblea è convocata e presieduta dal segretario salvo che il Regolamento di organizzazione non preveda la funzione di Presidente dell’Assemblea.
      9. L’assemblea dell’Unione comunale può proporre indirizzi al Gruppo consiliare comunale. Sull’esito di questi il segretario e/o il Capogruppo riferiscono all’Assemblea comunale.
      10. Il Segretario dell’Unione Comunale è eletto, ai sensi dell’art. 15 comma 3 dello Statuto nazionale, con voto personale, diretto e segreto, contestuale a quello per l’elezione del Direttivo comunale. Il Regolamento elettorale dei Circoli, delle Unioni Comunali e dei coordinamenti provinciali disciplina tempi e modalità di presentazione delle candidature e di elezione del segretario.
      11. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5 c. 10, l’Assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. A questo fine il Presidente dell’Assemblea convoca l’Assemblea per una data non successiva a quindici giorni dalla presentazione delle dimissioni. In caso di inottemperanza l’Assemblea è convocata dal segretario provinciale. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga la maggioranza dei componenti dell’Assemblea, si procede entro quindici giorni a nuove elezioni per il segretario. L’indizione spetta al Segretario provinciale. Nelle more dell’elezione del nuovo Segretario le funzioni sono esercitate da un Commissario nominato dal Segretario Provinciale.
      12. I due quinti dell’Assemblea possono presentare una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Segretario. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea. Se l’Assemblea sfiducia il segretario si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e per il segretario
      13. Il Segretario dell’Unione Comunale la rappresenta in ogni sede.
      14. Compete al Segretario dell’Unione Comunale, nel rispetto di quanto deciso dall’Assemblea Comunale, nonché di quanto stabilito dagli organi nazionali, regionali e provinciali, attuare la linea politica del partito e garantirne l’attività. Il Segretario dell’Unione Comunale, svolge funzioni di raccordo politico-amministrativo con i livelli provinciali, regionali e nazionali del Partito Democratico, con il Gruppo Consiliare, gli amministratori comunali e di circoscrizione, con gli altri Partiti a livello comunale, con Associazioni ed Enti. Compete inoltre al Segretario dell’Unione Comunale l’indizione delle elezioni primarie comunali e, unitamente con i sottoscrittori di eventuali Accordi di coalizione, l’indizione delle primarie di coalizione. L’Assemblea dell’Unione Comunale può proporre indirizzi al Gruppo Consiliare comunale. Sull’esito di questi documenti il Segretario. e/o il capogruppo riferiscono all’Assemblea Comunale Nei Comuni ove sono presenti Circoscrizioni, il raccordo con i consiglieri di Circoscrizione compete ai Segretari dei Circoli del relativo territorio; quella fra i consiglieri delle diverse Circoscrizioni compete al Segretario dell’Unione Comunale.
      15. Il Segretario dell’Unione Comunale è responsabile dell’attuazione del programma sulla base del quale è stato eletto.
      16. Compete al Segretario dell’Unione Comunale convocare l’Assemblea generale di tutti gli iscritti.
      17. Il Direttivo Comunaleè eletto con metodo proporzionale contestualmente al Segretario dall’ Assemblea che ne determina anche il numero dei componenti che non può essereinferiore al 10 per cento e non superiore al 25 per cento dei componenti dell’Assemblea stessa. La sua composizione deve garantire la pari rappresentanza di genere.
      Del Direttivofanno parte, per funzione, il Segretario che lo convoca e lo presiede, il Tesoriere, il Segretario dell’Organizzazione giovanile comunale, i Coordinatori dei Circoli territoriali, il Sindaco, se iscritto, il Capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale.
      Il Direttivo comunale adempie agli indirizzi dell’Assemblea comunale. Assume a maggioranza dei presenti le proprie determinazioni attraverso il voto su mozioni, ordini del giorno e risoluzioni politiche su proposta del Segretario comunale. Il Direttivo comunale può proporre indirizzi politici e raccomandazioni al gruppo consiliare comunale . Sull’esito di questi il Segretario e /o il Capogruppo riferiscono al Direttivo.
      18.Il Segretario dell’Unione Comunale può costituire Gruppi di studio e di consultazione, temporanei o permanenti, per approfondire rilevanti problemi di carattere politico amministrativo; i componenti possono essere scelti anche fra coloro che non fanno parte dell’Assemblea dell’Unione Comunale.
      19 L’Esecutivo è l’organo collegiale che collabora con il Segretario. Esercita funzioni esecutive e coadiuva il Segretario nella gestione operativa del partito. E’ composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri ed è eletto dal Direttivo su proposta del Segretario. Ne sono componenti di diritto il Tesoriere, il Segretario dell’Organizzazione giovanile comunale, il capogruppo del partito democratico in consiglio comunale
      20.La Commissione comunale di garanzia è eletta tra i membri dell’Assemblea nel corso della riunione di insediamento ed è composta da 5 componenti. La Commissione comunale di garanzia elegge al suo interno un presidente.
      21.Per le attribuzioni della Commissione comunale di garanzia, la sua durata in carica, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa riferimento agli articoli 40 e 41 dello Statuto Nazionale.
      Art. 6
      Unione provinciale
      1. L’Unione provinciale rappresenta la politica del partito nell’ambito di ciascuna provincia è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria. Ad essa compete la scelta delle candidature relative al proprio livello territoriale, alla selezione e proposta di quelle di livello sovraprovinciale. . Gli Organi dell’Unione provinciale, secondo le funzioni attribuite dallo Statuto regionale, svolgono funzioni di coordinamento politico e di indirizzo politico programmatico dei Circoli territoriali e delle Unioni Comunali.
      2. L’Unione provinciale adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto un proprio Regolamento di organizzazione che viene approvato dall’Assemblea a maggioranza degli aventi diritto. Tale Regolamento deve in ogni caso tutelare la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio
      3. Gli organismi dirigenti dell ’Unione provinciale sono:
      • l’Assemblea provinciale,
      • il Segretario Provinciale,
      • la Direzione Provinciale
      • l’Esecutivo Provinciale,
      • il Tesoriere,
      • La Commissione provinciale di garanzia.
      1. Il Partito Democratico delle Marche – Unione regionale delle Marche è articolato in cinque unioni provinciali, ai quali afferiscono i comuni delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino.
      Art. 7
      L’Assemblea provinciale
      1. L’Assemblea provinciale è l’Organo di indirizzo politico del Partito Democratico della provincia. L’Assemblea provinciale è competente per la scelta delle candidature di propria competenza territoriale ed alla selezione e proposta di quelle di livello sovracomunale, fermo rimanendo il vincolo statutario delle primarie, e per la definizione delle alleanze, fermo rimanendo la potestà di intervento dei livelli superiori nei casi di violazione dell’indirizzo politico. L’Assemblea può proporre indirizzi al Gruppo Consiliare provinciale; sull’esito di questi documenti il Segretario e/o il Capogruppo riferiscono all’ Assemblea stessa.
      2. L’Assemblea è composta, oltre che dal Segretario, da membri elettivi e da membri di diritto. I membri elettivi sono in ragione di uno ogni cinquemila abitanti. Se non eletti, fanno parte di diritto con il solo diritto di parola: il Tesoriere, i Parlamentari eletti nella Circoscrizione delle Marche, i Consiglieri regionali, gli Assessori regionali, residenti nella provincia, il Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali, e gli Assessori provinciali, iscritti al Partito Democratico, i componenti le assemblee nazionale e regionale del Partito Democratico che siano residenti nella provincia. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Segretario salvo che il Regolamento di Organizzazione non abbia previsto la funzione di Presidente dell’Assemblea. I componenti di diritto fanno parte dell’Assemblea per la durata del loro incarico, al termine del quale decadono automaticamente.
      3. La componente elettiva dell’Assemblea è scelta a scrutinio segreto, unitamente all’elezione del Segretario provinciale. Il Regolamento elettorale dei circoli, delle Unioni Comunali e dei coordinamenti provinciali disciplina i tempi, le modalità di voto, nonché la ripartizione dei seggi tra liste concorrenti che si presentano in collegamento ai candidati a segretario provinciale in modo da garantire un’adeguata rappresentanza al pluralismo politico del partito ed al territorio
      4. L’elettorato attivo e passivo è riservato agli iscritti in regola con le norme del Codice Etico e con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.
      5. L’Assemblea provinciale ha competenza in materia di indirizzo della politica dell’ambito territoriale, che esprime attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee. L’Assemblea può proporre indirizzi e raccomandazioni al gruppo consiliare provinciale;sull’esito di questi il segretario e /o il capogruppo riferiscono all’Assemblea stessa. L’Assemblea provinciale adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto un proprio Regolamento di organizzazione che viene approvato dall’Assemblea a maggioranza dei voti validi. All’interno del Regolamento deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.
      6. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Segretario provinciale salvo che il Regolamento di Organizzazione non abbia previsto la funzione di Presidente dell’Assemblea.
      7. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria deve essere convocata se lo richiede almeno un quinto dei suoi componenti.
      Art. 8
      Il Segretario provinciale
      1. Il segretario provinciale rappresenta il Partito, ne esprime l’indirizzo politico sulla base del programma approvato al momento della sua elezione e di quelli poi espressi dai competenti Organi del Partito.
      2. Il mandato del segretario territoriale ha una durata di quattro anni; il segretario è rieleggibile una sola volta.
      1. Il Segretario provinciale è eletto, ai sensi dell’art. 15 comma 3 dello Statuto nazionale, con voto personale, diretto e segreto contestuale a quello per l’elezione dell’Assemblea provinciale.
      2. L’elettorato attivo e passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti del Codice Etico e con quelli di iscrizione, presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.
      1. I candidati a Segretario provinciale debbono presentare una piattaforma politico programmatica e possono essere sostenuti da una o più liste, che sottoscrivono il programma ed ottengano l’apparentamento dal candidato che intendono sostenere. Le candidature a segretario provinciale devono essere sottoscritte da almeno il 10 %dei componenti dell’Assemblea provinciale uscente e dal 3 %degli iscritti della provincia, alla data di convocazione delle elezioni, che siano residenti in almeno il 10%dei Comuni del territorio e comunque non meno di 150.
      2. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8 comma 7, l’Assemblea può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza dei suoi componenti. A questo fine il Presidente dell’Assemblea convoca la stessa per una data non successiva a quindici giorni dalla presentazione delle dimissioni. In caso di inottemperanza l’Assemblea è convocata dal segretario regionale. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della maggioranza dei componenti, si procede entro quindici giorni a nuove elezioni per il segretario e per l’assemblea. La data e la convocazione spettano al Segretario regionale. Nelle more dell’elezione del nuovo Segretario le funzioni sono esercitate da un Commissario nominato dal Segretario Regionale.
      3. I due quinti dell’Assemblea possono presentare una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Segretario. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea. Se l’Assemblea sfiducia il segretario si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e per il segretario.
      4. Compete al Segretario Provinciale l’attuazione del programma sulla base del quale è stato eletto e, nel rispetto di quanto deciso dall’Assemblea Provinciale, nonché di quanto stabilito dagli organi nazionali, regionali e provinciali, attuare la linea politica del partito e garantirne l’attività. Il Segretario Provinciale, svolge funzioni di raccordo politico-amministrativo con i livelli regionali e nazionali del Partito Democratico, con il Gruppo Consiliare, gli amministratori provinciali, con gli altri Partiti a livello provinciale, con Associazioni ed Enti. Compete inoltre al Segretario Provinciale l’indizione delle elezioni primarie provinciali e, unitamente con i sottoscrittori di eventuali Accordi di coalizione, l’indizione delle primarie di coalizione.
      5. Il Segretario Provinciale convoca l’Assemblea generale di tutti gli iscritti ed indice i referendum nei casi previsti dallo Statuto.
      Art. 9
      La Direzione provinciale
      1.La Direzione provinciale è organo di esecuzione degli indirizzi generali dell’Assemblea provinciale ed è organo d’indirizzo politico.
      2.La Direzione Provincialeè composto da 24membri eletti dall’Assemblea con metodo proporzionale e dai componenti di diritto di cui al successivo comma . La sua composizione deve garantire la pari rappresentanza di genere.
      3.Della Direzione fanno parte, per funzione, oltre al Segretario che la convoca e la presiede, il Tesoriere, il Responsabile organizzativo, il Presidente della Provincia se iscritto, il Capogruppo del Partito Democratico in Consiglio provinciale, il Segretario dell’organizzazione giovanile provinciale.
      4. La Direzione provinciale, su proposta del Segretario o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico programmatico. Essa, ai sensi del proprio Regolamento, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri dell’Esecutivo. La Direzione approva i Regolamenti in materia di organizzazione e funzionamento degli organi provinciali del Partito e definisce i principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte delle Unioni provinciali o territoriali e dei livelli locali.
      La Direzione provinciale può proporre indirizzi politici e raccomandazioni al gruppo consiliare provinciale . Sull’esito di questi il Segretario e /o il Capogruppo riferiscono alla Direzione.
      Art. 9 bis
      L’Esecutivo provinciale
      1. L’Esecutivo provinciale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.
      2. L’Esecutivo provinciale è composto da non più di 10 membri, nominati dal Segretario, che ne dà comunicazione all’Assemblea nella prima seduta successiva alla elezione. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti dell’Esecutivo, dandone motivata comunicazione all’Assemblea.
      3. L’Esecutivo è convocato dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
      4. Partecipano alle riunioni dell’Esecutivo il Tesoriere, il Responsabile organizzativo e il Capogruppo del PD in provincia.
      Art. 10
      Gruppi di studio e di consultazione”
      1. Il Segretario Provinciale può costituire “Gruppi di studio e di consultazione”, temporanei o permanenti, per approfondire rilevanti problemi di carattere politico amministrativo i cui componenti possono essere scelti anche fra coloro che non fanno parte dell’Assemblea provinciale.
      Art. 11
      Coordinamenti territoriali di Zona
      1. Ogni Assemblea provinciale può approvare la costituzione di Coordinamenti territoriali, costituiti dai Coordinatori (ovvero, dove costituite le Unioni, dal segretario dell’Unione stessa) di una Zona Territoriale Omogenea con funzioni di raccordo territoriale delle iniziative. Il Coordinamento territoriale Zona elegge al proprio interno un Portavoce. Alle riunioni del Coordinamento di Zona partecipa il Segretario Provinciale o suo delegato.
      Art. 12
      Assemblea dei Segretari dei Circoli e Segretari delle Unioni Comunali
      1. Almeno tre volte all’anno il Segretario Provinciale riunisce tutti i Segretari dei Circoli ed i Segretari delle Unioni Comunali per discutere della situazione politica locale nonché su questioni, problemi e scelte politiche che riguardino l’intero territorio. Dell’esito dell’Assemblea che è convocata e presieduta dal Segretario Provinciale, ne viene data comunicazione all’Assemblea provinciale, nella prima seduta utile.
        Art. 13
      La Commissione provinciale di garanzia
      1. La Commissione provinciale di garanzia è eletta tra i membri dell’Assemblea nel corso della riunione di insediamento ed è composto da 7 componenti. La Commissione provinciale di garanzia elegge al suo interno un presidente ed un vice-presidente.
      2. Per le attribuzioni della Commissione provinciale di garanzia , la sua durata in carica, le modalità di elezione, i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti, nonché per le incompatibilità degli stessi si fa riferimento agli articoli 40 e 41 dello Statuto Nazionale
      Art. 14
      La Conferenza dei Segretari provinciali
      1. La conferenza dei segretari provinciali è un organo di rappresentanza federale del partito, di coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative. E’ presieduta e convocata dal Segretario regionale, che ne decide l’ordine del giorno. La Conferenza dei segretari provinciali può essere altresì convocata, qualora ne facciano richiesta motivata almeno tre segretari provinciali.
      Art. 15
      L’Unione regionale
      1. L’Unione regionale delle Marche del Partito Democratico è una struttura federale articolata sul territorio nei cinque Coordinamenti provinciali di cui all’articolo 6 del presente Statuto.
      2. L’Unione Regionale rappresenta l’unitarietà della politica del Partito Democratico nella regione Marche e nel rapporto con i livelli nazionali e ne elabora l’indirizzo politico e programmatico.
      3. Gli organi provinciali e comunali hanno autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riserva alla competenza degli organi regionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello provinciale e comunale.
      4. Sono Organi del partito a livello regionale:
      • l’Assemblea regionale.
      • il Segretario regionale,
      • La Direzione regionale
      • l’Esecutivo regionale,
      • il Tesoriere,
      • la Commissione regionale di garanzia.
      Art. 16
      Il Segretario regionale
      1. Il segretario regionale rappresenta il Partito democratico – Unione regionale delle Marche, ne esprime l’indirizzo politico sulla base della piattaforma programmatica approvata al momento della sua elezione.
      2. Il mandato del segretario regionale ha una durata di quattro anni; il segretario è rieleggibile una sola volta.
      3. I Regolamenti per l’elezione degli organismi dirigenti regionali e locali sono approvati dall’Assemblea regionale, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia, a norma dell’art. 15 comma 10 dello Statuto nazionale.
      4. L’elezione dell’Assemblea e del segretario avviene a distanza di due anni dall’elezione, avvenuta nell’anno 2007, del segretario e dell’assemblea nazionale in una data unica per tutte le regioni, a norma dell’articolo 15 comma 6 dello Statuto Nazionale. Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.
      5. Il segretario regionale è eletto direttamente dagli elettori ed elettrici di cui all’art. 3 c. 6, unitamente all’assemblea regionale. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell’Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.
      1. I candidati a segretario regionale debbono presentare una piattaforma politico programmatica e possono essere sostenuti da una o più liste, che sottoscrivono il programma ed ottengano l’apparentamento dal candidato che intendono sostenere.
      1. Le candidature a segretario regionale devono essere sottoscritte da almeno il 10% dei componenti dell’Assemblea regionale uscente e da un numero di iscritti pari ad almeno l’1% degli iscritti certificati nella regione, appartenenti ad almeno tre delle cinque Unioni provinciali del PD e comunque non meno di 150.
      2. Le candidature a segretario regionale vanno presentate in collegamento con liste di candidati a componenti l’Assemblea regionale, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti.
      3. Ogni Provincia costituisce Collegio elettorale. In ogni Collegio elettorale possono essere presentante una o più liste collegate ad un candidato alla segreteria. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti del Codice Etico e con quelli di iscrizione presenti nella relativa anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.
      4. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, fatto salvo quanto previsto dal comma 10, l’Assemblea può eleggere con la maggioranza dei suoi componenti. un nuovo segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’assemblea stessa. A questo fine il presidente convoca l’assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il segretario e per l’assemblea.
      5. I due quinti dell’Assemblea possono presentare una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Segretario. La mozione deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea. Se l’assemblea sfiducia il segretario, a norma dell’art. 15 comma 9 dello Statuto Nazionale si procede a nuove elezioni per l’assemblea stessa e per il segretario.
        Art. 17
      L’Assemblea regionale
      1. L’assemblea regionale è composta, con un indice di proporzionalità costruito per il 50% sulla base degli iscritti risultante e per il 50% dei voti ottenuti in ciascuna provincia dal Partito Democratico alle ultime Elezioni per la Camera dei Deputati, da 150 persone elette contestualmente all’elezione del segretario regionale e per la durata del loro incarico, se non eletti senza diritto di voto , dai componenti, “per funzione” che sono: i Segretari provinciali, i Parlamentari eletti nella Circoscrizione delle Marche, il Presidente della Regione ed i Presidenti di Provincia ed i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia iscritti al Partito Democratico, i Consiglieri e gli Assessori Regionali iscritti al Partito Democratico, i componenti dell’Assemblea Nazionale, i Coordinatori provinciali e regionale delle Commissioni per il Congresso, il Presidente della Commissione di Garanzia, il Tesoriere, il Responsabile organizzativo ed il Segretario dell’organizzazione giovanile.
      2. La componente elettiva dell’Assemblea è eletta unitamente all’elezione del segretario regionale. Il Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Regionale disciplina i tempi, le modalità di voto, nonché la ripartizione dei seggi tra liste concorrenti che si presentano in collegamento ai candidati a segretario regionale in modo da garantire un’adeguata rappresentanza al pluralismo politico del partito ed al territorio.
      3. L’Assemblea regionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica regionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti regionali, di definizione dei principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte dei coordinamenti territoriali.
      4. L’assemblea regionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento di organizzazione sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee. Essa svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario. Il Regolamento è approvato dall’assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza dei presenti dei suoi componenti.
      5. L’Assemblea elegge a scrutinio segreto o, per acclamazione, il proprio Presidente; nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei suoi componenti, si procede ad una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto di ballottaggio tra i due candidati più votati.
      6. Il Presidente dell’Assemblea resta in carica per la durata di tutto il mandato assembleare e può nominare un ufficio di presidenza composto al massimo di cinque membri che lo coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni.
      7. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria deve essere convocata dal suo presidente se lo richiede almeno un quinto dei suoi componenti.
      Art. 18
      La Direzione regionale
      1.La Direzione regionale è organo di esecuzione degli indirizzi generali dell’Assemblea regionale ed è organo d’indirizzo politico. Essa, ai sensi del proprio Regolamento, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri dell’Esecutivo. La Direzione approva i Regolamenti in materia di organizzazione e funzionamento degli organi regionali del Partito e definisce i principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte delle Unioni provinciali o territoriali e dei livelli locali. La Direzione regionale può proporre indirizzi politici e raccomandazioni al gruppo consiliare regionale . Sull’esito di questi il Segretario e /o il presidente del gruppo riferiscono alla Direzione.
      2.La Direzione regionale è composta da 30membri eletti dall’Assemblea, con metodoproporzionale, nella sua prima riunione. La sua composizione deve garantire la pari rappresentanza di genere.
      e dai “membri per funzione” che ne fanno parte per la sola durata del loro incarico. Il Segretario regionale può chiamarne a farne parte, con diritto di voto, quattro personalità della realtà marchigiana.
      3. Fanno inoltre parte “per funzione” della Direzione regionale:
      Il Segretario regionale, il Tesoriere regionale, il Responsabile organizzativo, i Segretari provinciali , il Segretario dell’organizzazione giovanile, la Portavoce della Conferenza femminile , il Presidente della Regione se iscritto al Partito Democratico, il Presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, i Presidenti di Provincia iscritti al Partito Democratico.
      4. La Direzione regionale, su proposta del Segretario o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico programmatico.
      5. Alle riunioni della Direzione partecipano altresì le persone invitate dal Segretario regionale in relazione agli argomenti da trattare.
      Art. 19
      L’Esecutivo regionale
      1. L’Esecutivo regionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.
      2. L’Esecutivo regionale è composto da non più di 10 membri, nominati dal Segretario, che ne dà comunicazione all’Assemblea nella prima seduta successiva alla elezione. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti dell’Esecutivo, dandone motivata comunicazione all’Assemblea.
      3. L’Esecutivo è convocato dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
      4. Partecipano alle riunioni dell’Esecutivo il Tesoriere, il Responsabile organizzativo e il Presidente del Gruppo PD dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche.
      Art. 20
      Gruppi di studio e di consultazione”
      1.Il Segretario regionale può costituire Gruppi di studio e di consultazione, temporanei o permanenti, per approfondire rilevanti problemi di carattere politico amministrativo i cui componenti possono essere scelti anche fra coloro che non fanno parte dell’Assemblea regionale.
      CAPO IV
      Scelta dei candidati per le cariche istituzionali
      Art. 21
      Elezioni primarie ed ampie forme di consultazione
      1. Il Partito Democratico delle Marche assume le primarie ed il metodo delle ampie forme di consultazione come elementi costitutivi della propria rappresentanza e della propria proposta politica, affinché le stesse traggano legittimazione e vitalità dal rapporto diretto con i cittadini-elettori.
      2. Per primarie si intendono le elezioni che hanno ad oggetto la scelta dei candidati a cariche istituzionali monocratiche elettive. Per ampie forme di consultazione si intendono quelle in cui gli iscritti sono chiamati ad esprimere la loro indicazione per cariche elettive assembleari.
      3. Alle elezioni primarie indette dal Partito Democratico, possono partecipare gli elettori e le elettrici già registrati nell’Albo nonché quelli che lo richiedano al momento del voto e che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
      4. Alle ampie forme di consultazione per la scelta dei candidati, indette dal Partito Democratico, possono partecipare gli iscritti al Partito Democratico alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
      5. Il Partito Democratico delle Marche seleziona con il metodo delle primarie il candidato alla carica di Presidente della Regione, di Presidente di Provincia e di Sindaco. Alle primarie si applica il principio della maggioranza relativa. Alle primarie si applicano le disposizioni dello Statuto Nazionale del Partito Democratico e del Regolamento quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali.
      6. Per l’indicazione dei Consiglieri regionali, provinciali e comunali Il Partito Democratico delle Marche procede ad ampie forme di consultazione le cui modalità sono regolamentate dai livelli territoriali corrispondenti.
      7. Quando il Partito Democratico concorre con altri partiti alla presentazione di candidature comuni, per tali cariche valgono le norme contenute nell’articolo 23 del presente Statuto.
      8. Il Regolamento per le elezioni primarie e per le ampie forme di consultazione è approvato a maggioranza dall’Assemblea del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente, sulla base del “Regolamento-quadro per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali” e delle disposizioni del presente Statuto.
      9. La composizione delle Liste per le elezioni ai vari livelli amministrativi è proposta secondo il livello elettorale corrispondente dal Segretario regionale, dal Segretario provinciale, dal Segretario del Circolo comunale o dal Segretario dell’Unione Comunale ove costituita e deve essere approvata dalla relativa Assemblea con votazione palese a maggioranza dei presenti.
      10. La candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, oppure da un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. La percentuale di questi ultimi è calcolata sul totale degli iscritti del relativo ambito territoriale al 31 dicembre dell’anno precedente.
      11. Qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative solo se sostenute da almeno il trenta per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, oppure da un numero di sottoscrizioni pari almeno al dieci per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. La percentuale di questi ultimi è calcolata sul totale degli iscritti del relativo ambito territoriale al 31 dicembre dell’anno precedente.
      12. Le modalità di ampie forme di consultazione sono regolamentate dai livelli territoriali corrispondenti.
      13. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative (Consiglio Regionale Consiglio Provinciale, Consiglio Comunale, Consigli di Circoscrizione) avviene attraverso ampie forme di consultazione democratica in cui gli iscritti sono chiamati ad esprimere le loro indicazioni con un voto unico di preferenza fra i candidati. Le indicazioni derivanti da tali consultazioni non sono vincolanti ai fini della proposta che dovrà poi avanzare il Segretario del livello territoriale competente all’Assemblea di riferimento, in quanto si dovrà tener conto che le liste dovranno essere composte garantendo il rispetto dei generi, dei territori e la rappresentatività delle categorie sociali.
      14. Le Liste per le candidature al Consiglio Regionale sono approvate su proposta del Segretario Regionale dall’Assemblea regionale con votazione a scrutinio palese a maggioranza dei presenti. La proposta delle candidature per le elezioni regionali viene avanzata per ogni Collegio provinciale dal Segretario provinciale a quello regionale previa approvazione dell’Assemblea provinciale, espressa con voto palese, a maggioranza dei presenti.
      15. Le Liste per le candidature ai Consigli Provinciali sono approvate con votazione a scrutinio palese dalle relative Assemblee provinciali a maggioranza dei presenti.
      16. Le Liste per le candidature al Consiglio Comunale ed ai Consigli di Circoscrizione sono approvate con votazione a scrutinio palese dall’Assemblea del Circolo territoriale Comunale o, dove costituite, dalle Assemblee delle Unioni Comunali.
      17. Il Segretario regionale, i segretari provinciali, i Coordinatori dei Circoli territoriali comunali e, ove costituite le Unioni Comunali i Coordinatori delle stesse, ciascuno per il livello di competenza, sono gli unici Organi abilitati a ricevere le proposte di candidatura per le elezioni primarie e per le ampie forme di consultazione.
      18. Ogni volta che sono indette elezioni primarie o ampie forme di consultazione il Segretario o Coordinatore competente nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non possono candidarsi, per esaminare eventuali ricorsi e decidere in modo tempestivo e inappellabile.
      19. Non si svolgono elezioni primarie nel caso in cui sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.
      Art. 22
      Elezioni primarie di coalizione
      1. Se il Partito Democratico stipula Accordi pre-elettorali di coalizione con altre forze politiche per le Elezioni amministrative, i candidati comuni alla carica di Presidente di Regione, di Presidente di Provincia, di Sindaco sono selezionati mediante elezioni primarie aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime consultazioni elettorali abbiano compiuto sedici anni nonché, con i medesimi requisiti di età, le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti, le cittadine e i cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori della coalizione che ha indetto le primarie, e devolvano il contributo previsto dal predetto Accordo.
      2. L’Accordo pre-elettorale per lo svolgimento delle primarie di coalizione stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
      3. Qualora, al fine di raggiungere l’accordo di coalizione, si intenda apportare modifiche ai principi espressi nel comma 1 del presente articolo o utilizzare un diverso metodo per la scelta del candidato comune, la deroga deve essere approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti l’Assemblea del livello territoriale corrispondente.
      4. Il Partito Democratico partecipa alle primarie di coalizione con le modalità stabilite dall’articolo 20 dello Statuto Nazionale, del Regolamento-quadro Nazionale per la selezione delle candidature alle cariche istituzionali, del presente Statuto e del Regolamento per la selezione delle candidature approvato dal relativo livello territoriale.
      5. Non si svolgono elezioni primarie nel caso in cui sia stata avanzata una sola candidatura
      alla carica oggetto di selezione.
      Art. 23
      Norma transitoria per le primarie e per la selezione delle candidature per le elezioni amministrative del 2010
      1.Per le elezioni amministrative che si terranno nel 2010 si applicano le disposizioni del “Regolamento-quadro del Partito Democratico delle Marche per le elezioni amministrative 2010”.
      Art. 24
      Principi generali per le candidature e gli incarichi
      1.Ferme restando le disposizioni dell’art. 22 dello Statuto Nazionale:
      - Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire nello stesso Ente per più di due mandati consecutivi l’incarico di Sindaco, Presidente della Provincia, Presidente della Regione. In tali periodi si computano anche quelli ricoperti con qualsiasi Partito.
      - Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire nello stesso Ente per più di due mandati consecutivi l’incarico di assessore comunale, provinciale, regionale. In tali periodi si computano anche quelli ricoperti con altri partiti.
      - Non possono essere candidati nelle Liste del Partito Democratico per la stessa carica al Consiglio Regionale, Provinciale, Comunale coloro che ne hanno fatto parte per due mandati pieni consecutivi. In tali periodi si computano anche quelli ricoperti con altri partiti. Si considerano “pieni” i mandati che hanno avuto una durata superiore a 48 mesi.
      - Nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il limite per la candidatura nelle Liste del Partito Democratico per il Consiglio Comunale è di tre mandati pieni consecutivi.
      2 .Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere deliberate dall’Assemblea del livello di Partito competente, con votazione palese, con il voto favorevole dellamaggioranza dei presentisu proposta motivata del relativo Segretario.
      La deroga eventualmente contenuta nella proposta della lista delle candidature al Consiglio Regionale è approvata dal livello provinciale con votazione palese, con il voto favorevole dellamaggioranza dei presenti, su proposta motivata del Segretario provinciale.
      Tale deroga deve essere approvata anche dal livello regionale con votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, su proposta motivata del Segretario regionale.
      3. La deroga può essere concessa alla stessa persona per non più di una volta..
      4. Non possono essere candidati nelle Liste del Partito Democratico ad organi elettivi collegiali di nessun livello né ad elezioni primarie o alle ampie forme di consultazioni per la scelta di candidati per incarichi istituzionali coloro che non sono in regola con il versamento dei contributi previsti dal Regolamento Finanziario regionale, provinciale o comunale.
      CAPO V
      Principi generali per le candidature e gli incarichi pubblici

      Art. 25
      Codice Etico
      1. Le regole di condotta del Codice Etico del Partito Democratico sono assunte dal Partito Democratico delle Marche per la selezione delle candidature ed incarichi di ogni livello organizzativo interno e per ogni ambito istituzionale.
      2. Non è ammessa l’adesione al Partito Democratico né come elettori nè come iscritti, e non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali o in Enti, Consorzi, Società le persone che risultino escluse sulla base del Codice Etico nazionale.
      3. Nelle elezioni per Organi assembleari il Partito Democratico sostiene con lo stesso impegno tutti i propri candidati garantendo parità di opportunità.
      Art. 26
      Incandidabilità e incompatibilità
      1. Il Partito Democratico delle Marche promuove il ricambio dei gruppi dirigenti e la partecipazione più ampia possibile di soggetti diversi negli organi esecutivi del partito. Pertanto, salvo casi motivati e per periodi di tempo transitori, nessun iscritto o elettore può ricoprire incarichi monocratici istituzionali o di Partito di pari livello (Sindaco-Coordinatore di Circolo o Segretario Unione Comunale; Presidente della Provincia-Segretario provinciale; Presidente della Regione-Segretario Regionale) né far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico.
      2. Il Partito Democratico delle Marche promuove il ricambio della sua rappresentanza nelle istituzioni e la partecipazione più ampia possibile di soggetti diversi nelle assemblee elettive nazionali, regionali e locali.
      3. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un’assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi l’interessato s’impegna a versare al PD il 60% dell’indennità netta spettanti per l’incarico istituzionale aggiuntivo.
      4 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto i principi di incandidabilità e incompatibilità per gli incarichi di partito e istituzionali nazionali sono quelli fissati dagli articoli 21 e 22 dello Statuto nazionale e dall’articolo 5 del Codice Etico.
      CAPO VI
      Strumenti per la partecipazione, l’elaborazione del programma
      e la formazione politica
      Art. 27
      Forum tematici
      1. Le Assemblee regionale, provinciale, dei Circoli e delle Unioni Comunali, ciascuna per il livello territoriale di competenza possono promuovere Forum tematici.
      2. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all’iniziativa politica del Partito Democratico.
      3. I Forum tematici costituiscono uno strumento di democrazia partecipativa che integra le normali forme di democrazia rappresentativa, nei confronti delle quali deve attivarsi un rapporto sinergico di valutazione e scambio.
      4. La partecipazione ai forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti qualora lo accettino, vengono registrati nell’Albo degli elettori del Partito Democratico.
      5. L’attivazione di Forum tematici spetta ai responsabili delle aree e dei settori tematici del Partito ad ogni livello territoriale, che ne garantiscono il funzionamento e le attività, preoccupandosi di individuare i canali di informazione più adeguati alla pubblicizzazione dei forum, sia nella loro dimensione organizzativa che nei loro contenuti. Periodicamente con tempi stabiliti dall’esecutivo del livello territoriale corrispondente, i responsabili tematici dei forum hanno il dovere di relazionare i contenuti della discussione agli organi assembleari del partito.
      6. I Forum tematici attivati a livello comunale, provinciale e regionale coordinano il più possibile le loro attività qualora affrontino gli stessi temi.
      7. Il materiale audio-video e i documenti prodotti dai forum è pubblico ed accessibile a tutti in forma gratuita e non è soggetto a normative sui diritti di autore.
      8. Ogni forum si dota di un proprio Albo di partecipanti iscritti. La qualifica di partecipante si acquisisce dopo la seconda presenza e decade dopo sei mesi di mancata partecipazione.
      9. I Forum definiscono di volta in volta gli obiettivi da raggiungere nella discussione e individuano un tempo massimo di attività entro il quale producono dei materiali consultabili.
      10. Ogni Forum elegge un coordinatore ed una coordinatrice fra i suoi partecipanti iscritti, che hanno il compito di stimolare la discussione e farsi portavoce dei contenuti emersi. Ciascun coordinatore e coordinatrice entra in relazione con l’organismo esecutivo di riferimento al livello territoriale al quale il forum si riferisce ed è inoltre invitato per tutta la durata dell’incarico da coordinatore, all’Assemblea del livello territoriale corrispondente quando si trattano argomenti attinenti la tematica del Forum.
      11. I forum tematici possono assumere il carattere dell’incontro assembleare o discutere via web, ma in ogni caso dare vita almeno una volta ogni sei mesi ad incontri pubblici.
      12. Sono invitati a partecipare ai forum gli eletti e gli amministratori locali del livello territoriale corrispondente, che possono portare il loro contributo alla discussione in modo costruttivo e in ogni caso non limitante.
      13. Gli eletti e gli amministratori locali del livello territoriale corrispondente al forum, sono tenuti ad utilizzare i materiali prodotti come base di partenza per la loro azione politica e di governo. Sono inoltre tenuti a presentare la propria attività all’inizio, a metà e alla fine del mandato in incontri pubblici con i forum tematici inerenti all’argomento relazionato.
      Art. 28
      Conferenza permanente delle donne democratiche delle Marche
      1. Il Partito Democratico – Unione regionale delle Marche riconosce il contributo di elaborazione e rappresentanza dei luoghi di confronto delle donne.
      2. La Conferenza ( Regionale- Provinciale – Comunale) delle donne democratiche delle Marche è il luogo di incontro e confronto di tutte le iscritte che vogliano parteciparvi. E’ un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
      3. La Conferenza Regionale si riunisce almeno una volta ogni sei mesi per discutere gli orientamenti politici e programmatici e l’agenda politica concorrendo all’iniziativa politica del partito e alla formazione del programma politico. La Conferenza elegge una volta ogni quattro anni con votazione a scrutinio segreto una sua portavoce che entra a far parte per funzione della direzione regionale.
      4. Fanno parte della Conferenza tutte le donne elette nelle Assemblee nazionale, regionale e provinciali e le amministratici del Partito Democratico ad ogni livello istituzionale.
      Art. 29
      Costituzione dell’organizzazione giovanile
      1. L’organizzazione giovanile si costituisce attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani. Gli organismi del Partito Democratico collaborano con i promotori dell’organizzazione giovanile per l’organizzazione del momento costituente attraverso la realizzazione di un Regolamento che determina le modalità di partecipazione e le condizioni di elettorato attivo e passivo.
      2. L’Assemblea costituente regionale della organizzazione giovanile redige ed approva lo Statuto dell’organizzazione stessa.
      Art .30
      Commissioni regionali
      1. L’Assemblea regionale, su proposta del Segretario regionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.
      Art. 31
      Conferenza programmatica annuale
      1. Ogni anno l’Assemblea regionale del Partito Democratico – Unione regionale delle Marche indice una Conferenza programmatica su temi determinati proposti dal segretario regionale sentita la Direzione regionale.
      2. Sui temi prescelti il segretario regionale, sentita la Direzione, presenta brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte i livelli del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori. Le Assemblee comunali e provinciali che discutono i temi oggetto della Conferenza possono approvare specifiche risoluzioni.
      3. L’Assemblea regionale per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee provinciali.
      Art. 32
      Referendum
      1. Il referendum interno è uno strumento di coinvolgimento degli iscritti su argomenti e scelte politiche di essenziale importanza per l’azione del partito, è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti; può avere carattere consultivo o deliberativo. Qualora abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile e non è soggetta ad ulteriore referendum per almeno due anni.
      2. E’ indetto un referendum qualora ne facciano richiesta il segretario regionale e la Direzione regionale con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, ovvero il trenta per cento dei componenti l’Assemblea regionale o tre Assemblee provinciali con il voto favorevole in ciascuna di esse di almeno il trenta per cento dei componenti.
      3. La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la natura consultiva o deliberativa del referendum stesso; l’apertura a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
      4. Il referendum è indetto dal Presidente dell’Assemblea regionale, previo parere favorevole di legittimità della Commissione regionale di garanzia, sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento per il Referendum approvato dall’Assemblea regionale.
      5. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
      6. Le norme dello Statuto e dei suoi Regolamenti attuativi non possono essere oggetto di referendum.
      Art. 33
      Formazione politica
      1. Il Partito Democratico – Unione regionale delle Marche promuove attività culturali per la formazione politica degli elettori e degli iscritti, nonché dei suoi gruppi dirigenti.
      2. A questo scopo stabilisce rapporti di collaborazione con Istituti e Centri di ricerca, Università, Fondazioni ed Associazioni. Il Partito Democratico – Unione regionale delle Marche può inoltre avvalersi di scuole indipendenti di cultura politica riconosciute dal Partito stesso che garantiscano la libertà di opinione, l’autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei partecipanti, oltre al conseguimento di elevati standard di qualità dell’offerta formativa.
      Art. 34
      Fondazioni, Associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale
      1. Il Partito Democratico – Unione regionale delle Marche, favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed atri istituti a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l’autonomia. Tali intese, quando formalizzate, si realizzano per ambiti territoriali con deliberazioni delle rispettive Assemblee di Partito e con associazioni, fondazioni ed istituzioni che rendano pubblicano i propri statuti, organi sociali e bilanci e non comportano alcun vincolo reciproco.
      2. Il Partito Democratico – Unione regionale delle Marche riconosce tali Fondazioni, Associazioni ed Istituti quali strumenti di confronto della società nelle sue forme organizzate.
      3. Il Partito Democratico – Unione regionale delle Marche nel rispetto dell’autonomia di questi momenti di incontro e di dibattito, presta attenzione alle iniziative da esse promosse e si pone quale soggetto interlocutore delle medesime, ricocendo che pur nella loro parzialità possono concorrere all’elaborazione dell’indirizzo politico-programmatico, la cui unitarietà e rappresentanza è prerogativa esclusiva degli Organi di partito di natura assembleare e monocratica secondo lo Statuto Nazionale e quello regionale.
      CAPO VII
      Gestione Finanziaria
      Art. 35
      Regolamento Finanziario
      1. L’assemblea regionale, entro tre mesi dall’entrata in vigore dello Statuto Regionale, approva a maggioranza dei presenti il Regolamento Finanziario Regionale redatto secondo i principi e le disposizioni del presente Statuto che dovrà tra l’altro disciplinare le attività economiche e patrimoniali del partito, i rapporti di lavoro e i rapporti con le unioni provinciali.
      2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce la quota di iscrizione e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito Democratico.
      Art. 36
      Tesoriere
      1. Il Tesoriere ( regionale, provinciale, comunale e di circolo) viene eletto dalla Assemblea di riferimento con il voto favorevole della maggioranza dei presenti su proposta del Segretario che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto..
      2.IL Tesoriere dura in carica 4 anni e non può ricoprire tale incarico per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente ( 8 anni).
      3.Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario o il coordinatore nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione
      dell’Assemblea di riferimento.
      4. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito al livello di riferimento.
      5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione,
      assicurandone l’equilibrio finanziario.
      6. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.
      7. Il Tesoriere regionale e i Tesorieri provinciali costituiscono il Coordinamento di Tesoreria, le cui funzioni sono definite dall’Assemblea regionale all’interno del Regolamento regionale di
      Tesoreria.
      Art. 37
      Comitato di Tesoreria
      1.Il Comitato regionale di Tesoreria è eletto dall’Assemblea di riferimento, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti su proposta del Segretario. Il Comitato di Tesoreria è formato da un minimo di 3 membri ed un massimo di 7 membri. Il Tesoriere n’è membro di diritto e lo presiede.
      2.Il Comitato di Tesoreria coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di Tesoreria approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere e autorizza quest’ultimo a sottoporli all’Assemblea di riferimento per l’approvazione. I componenti del Comitato di Tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
      Art. 38
      Collegio Regionale dei Sindaci Revisori
      1.E’ istituito il Collegio dei Sindaci, formato da tre revisori eletti dall’Assemblea regionale con il compito di verificare la regolarità della gestione amministrativa del Partito Democratico – Unione regionale delle Marche. Le sue relazioni sono trasmesse al Tesoriere ed al Segretario regionale.
      Il Collegio esprime il proprio parere sulla proposta di bilancio preventivo e consuntivo. Nomina un Presidente tra i suoi membri. La carica di membro del Collegio è incompatibile con quella di componente dell’Assemblea regionale. Ogni Coordinamento provinciale provvede a nominare il proprio Collegio di Sindaci.
      3.Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano inoltre applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.
      4.I Sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.
      Art. 39
      Finanziamento
      1.Gli iscritti al Partito Democratico hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».
      2.Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.
      3.Gli iscritti e le iscritte, contribuiscono al finanziamento del partito con la sottoscrizione della quota di adesione, con il volontariato di partecipazione alle campagne elettorali, alle feste di partito, all’iniziativa politica.
      4. I parlamentari eletti nella Regione Marche nelle liste del Partito Democratico, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane aderenti al Gruppo del Partito Democratico e gli eletti o nominati a cariche amministrative o dell’Organo esecutivo nei vari livelli istituzionali, gli eletti e i nominati dalla Regione Marche, dalle Province, dai Comuni, dalle Unioni di Comuni o dalle Comunità Montane in organi amministrativi, assembleari o di gestione o di controllo presso enti, aziende, società, consorzi e organizzazioni di diritto pubblico e/o privato, nonché quelli nominati in Enti o società partecipate dai medesimi, in ragione della loro candidatura in liste elettorali ovvero del loro rapporto organizzativo con il Partito Democratico, qualora ciò comporti la corresponsione d’indennità, gettoni di presenza o compensi a qualsiasi titolo hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando una quota delle indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento finanziario regionale, da quello provinciale e da quello comunale che sono approvati dalle relative Assemblee territoriali.
      Art. 40
      Autonomia patrimoniale e gestionale
      1. La struttura organizzativa regionale ha una propria autonomia patrimoniale e risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni
      Art. 41
      Bilancio
      1. Il Tesoriere provvede ogni anno alla redazione dello stato patrimoniale e del conto economico del partito, corredati da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni.
      2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione della
      Direzionedi riferimento entro il successivo 30 novembre.
      3. I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito Democratico, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte del Coordinamento regionale.
      CAPO VIII
      Procedure e organi di garanzia
      Art. 42
      Commissioni di garanzia
      1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto nonché ai rapporti interni al Partito Democratico sono svolte dalla Commissione regionale di garanzia.
      2. I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.
      3. L’incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
      4. I componenti della Commissione di garanzia regionale sono eletti dall’Assemblea regionale con voto palese. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati. La Commissione regionale è composta da cinque membri.
      5. Le Assemblee provinciali, comunali e di circolo debbono prevedere la costituzione di Commissioni di garanzia alle quali si applicano le disposizioni del presente Statuto; contro le loro decisioni si può ricorrere entro 10 giorni alla Commissione di Garanzia del livello territoriale immediatamente superiore.
      6. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che dura in carica due anni e può essere riconfermato/a una sola volta, ferma restando la scadenza del proprio mandato come componente della Commissione medesima.
      7. Con apposito Regolamento approvato dalla Commissione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e le modalità per la loro deliberazione. Esso disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.
      Art. 43
      Ricorsi
      1. Le Commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione del presente Statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché sul loro rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico.
      2. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma
      3. La Commissione regionale di garanzia ha competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi regionali. Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene all’elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l’Assemblea regionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.
      4. Nel caso in cui una questione sottoposta all’esame della Commissione attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale.
      Art. 44
      Tenuta degli Albi e loro pubblicità
      1. Le funzioni inerenti alla custodia dell’Anagrafe degli iscritti e dell’Albo degli elettori, nonché alla vigilanza sull’uso corretto dei relativi dati, sono esercitate dalla Commissione di garanzia regionale. Con apposito Regolamento sono stabilite le forme di pubblicità dei dati relativi agli iscritti e agli elettori oltre che le modalità di utilizzazione dei dati anche da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, nonché dei candidati ammessi a partecipare alle elezioni per gli organi del Partito Democratico, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
      Art. 45
      Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti
      1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
      2. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte di modifica che siano state sottoscritte da almeno il 25% dei componenti l’Assemblea regionale o presentate da almeno tre Assemblee Provinciali con il voto favorevole, in ciascuna di esse, della maggioranza dei suoi componenti.
      3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza dell’Assemblea regionale possono essere sottoposte a referendum riservato agli iscritti qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell’Assemblea.
      CAPO IX
      Norme transitorie e finali
      Art. 46
      Organismi dirigenti
      1. L’ elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale, così come l’ elezione dei componenti dell’Assemblea nazionale di cui all’articolo 4 comma 1, lettera b, si sono svolte il 25 ottobre del 2009.
      2. Gli Organi di circolo, comunali e provinciali del Partito Democratico eletti nel febbraio 2008 restano in carica fino alle elezioni dei nuovi.
      3. I Regolamenti già approvati dalle Assemblee regionali, provinciali e comunali restano in vigore, per quanto compatibili con il presente Statuto.
      Art. 47
      Regolamenti
      1. Fatto salvo il Regolamento Finanziario che va approvato entro i termini di cui all’art. 37, entro sei mesi dall’approvazione del presente Statuto, l’Assemblea regionale adotta i Regolamenti ad essa demandati dallo Statuto stesso. Il “Regolamento per la selezione delle candidature” è approvato o modificato, dai vari livelli territoriali, entro il 15 ottobre di ogni anno precedente le elezioni. Nel caso di elezioni anticipate rispetto alla scadenza naturale il “Regolamento per la selezione delle candidature” è approvato entro 15 giorni dallo scioglimento del Consiglio da rinnovare.
      2. I Regolamenti finanziari e di organizzazione approvati alla data di entrata in vigore del presente Statuto restano in vigore fino all’approvazione di quelli approvati ai sensi dello Statuto stesso; il termine per il loro adeguamento è di sei mesi dall’approvazione dello Statuto.
      Art. 48
      Norme transitorie e finali
      1.In sede di prima applicazione, gli Organi di tutti Circoli esistenti alla data di approvazione del presente Statuto restano comunque in carica fino al rinnovo conseguente alla celebrazione dei nuovi Congressi di Circolo previsti dal Regolamento regionale tra il 4 aprile ed il 30 maggio 2010, fatta eccezione per quei Circoli che otterranno la deroga dall’Assemblea regionale.
      2. In caso di costituzione di nuovi Circoli, gli iscritti che insistono sul territorio del nuovo Circolo procedono entro sessanta giorni alla elezione provvisoria dei suoi nuovi Organi. In sede di prima applicazione le elezioni sono indette e garantite dal Coordinatore provinciale tra il 4 aprile 2010 ed il 30 maggio 2010 (così come previsto all’art.13 del “Regolamento per l’elezione del…” approvato dall’Assemblea Regionale il 18 luglio 2009), .
      3. In tutte le votazioni previste dal presente Statuto, se non espressamente diversamente previsto, si effettuano in modo palese a maggioranza dei presenti dei vari Organismi.
      4.In sede di prima applicazione alle forme di ampia partecipazione democratica per la scelta dei candidati, indette dal Partito Democratico, possono partecipare gli iscritti al Partito Democratico alla data del 21 luglio 2009.
      5.Il presente Statuto è formulato nel quadro dei principi fondamentali contenuti nello Statuto Nazionale, nel Codice Etico e nel Manifesto dei valori, le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente Statuto e dei relativi Regolamenti e costituiscono criterio interpretativo di queste ultime.
      Art. 49
      Revisione dello Statuto
      Le modifiche al presente Statuto saranno approvate, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri dell’Assemblea regionale su proposta di modifica che sarà avanzata dopo che la Commissione Statuto nominata dalla Convenzione nazionale del 4 ottobre 2009 avrà terminato i propri lavori e la relativa proposta approvata dall’Assemblea nazionale. Saranno altresì sottoposte all’esame e al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno il 10% dei componenti l’Assemblea.

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