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domenica 8 dicembre 2013

Matteo Renzi vince le primarie.


Primarie del Partito Democratico a Castel di Lama

Seggio Elettorale 3 Piazza Gramsci

Seggio Elettorale 3 Piazza Gramsci

Seggio elettorale 2 bocciodromo

Seggio elettorale 1 biblioteca comunale

Seggio elettorale 1 biblioteca comunale

Seggio elettorale 1 biblioteca comunale


Seggio elettorale 1 biblioteca comunale








domenica 1 dicembre 2013

Martedì 3 dicembre ore 21 c/o sede PD via Adige "incontro - dibattito con i rappresentanti delle mozioni Cuperlo, Renzi, Civati"

venerdì 15 novembre 2013

Domenica 17 novembre dalle ore 10 alle ore 13:30 c/o sede circolo PD via adige

VOTAZIONE DEI MEMBRI DELLA CONVENZIONE PROVINCIALE

possono partecipare gli iscritti 2013, coloro che rinnovano la tessera 2013 e i nuovi iscritti.

lunedì 14 ottobre 2013

domenica 13 ottobre 2013

Regolamento primarie 2013


 



UNIONE REGIONALE DELLE MARCHE

 

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI CONGRESSI DEI CIRCOLI, DELLE UNIONI COMUNALE E DELLE UNIONI PROVINCIALI

AI SENSI

 DELLO STATUTO NAZIONALE, REGIONALE E DEL REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEL SEGRETARIO E DELL’ASSEMBLEA NAZIONALE

 

Premessa

La Direzione nazionale lo scorso 27 settembre ha approvato il Regolamento per lo svolgimento dei Congressi e per l’elezione del Segretario nazionale e dell’Assemblea nazionale.

Sono previsti 4 momenti distinti:

  • Il primo, riservato agli iscritti, che inizierà lunedì 21* ottobre e si dovrà concludere entro il 6 novembre, prevede lo svolgimento dei Congressi di circolo, comunali e provinciali che provvederanno esclusivamente all’elezione dei rispettivi organismi e segretari.
  • Il secondo, anche questo riservato agli iscritti, che inizierà domenica 7 novembre e si dovrà concludere entro il 17 novembre, prevede lo svolgimento di riunioni di circolo per l’elezione del Segretario nazionale. Le riunioni eleggeranno i delegati alla Convenzione provinciale sulla base dei risultati ottenuti da ciascun candidato Segretario. Entro il 20 novembre si dovranno svolgere le Convenzioni provinciali per l’elezione dei delegati alla Convenzione nazionale del 24 novembre, la quale determinerà i candidati ammessi alle primarie dell’8 dicembre.
  • Il terzo momento, al quale potranno partecipare tutte le elettrici e gli elettori del Pd, si svolgerà l’8 dicembre attraverso le elezioni primarie. La circoscrizione regionale sarà suddivisa in collegi e in ciascun collegio ci sarà una lista collegata a ciascun candidato Segretario al fine di concorrere alla scelta del Segretario nazionale e dei componenti dell’Assemblea nazionale.

*La Commissione nazionale per il Congresso con delibera n.13 dell’8 ottobre 2013 ha accettato la richiesta della direzione regionale di spostare il termine per la presentazione delle candidature alla Segreteria provinciale alle ore 20.00 del 18 ottobre e l’avvio dei congressi di circolo al 21 ottobre.

  • Il quarto momento, anche questo aperto alla partecipazione delle elettrici e degli elettori del PD, avverrà entro il 31 marzo per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionali.

La proposta che viene presentata alla Direzione regionale si limita a regolamentare lo svolgimento dei Congressi dei Circoli, delle Unioni comunali e provinciali, ai quali potranno partecipare con diritto di voto soltanto gli iscritti al PD, che si dovranno svolgere entro il 6 novembre.

Le modalità per lo svolgimento delle riunioni di Circolo per la preselezione delle candidature a Segretario nazionale sono puntualmente disciplinate nel Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

 

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Annotazioni: evidenziati in un riquadro i riferimenti allo Statuto Nazionale o regionale o al Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale

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La Direzione regionale del Partito Democratico, riunitasi il 7 ottobre 2013, preso atto delle norme del vigente Statuto nazionale (1) che disciplinano i Congressi di Circolo, Comunali e Provinciali e del Regolamento per l’elezione del Segretario Nazionale e dell’Assemblea Nazionale approvato dalla Direzione Nazionale il 27 settembre 2013, ha approvato le seguenti norme attuative  per lo svolgimento dei congressi dei Circoli, delle Unioni comunali e delle Unioni provinciali.

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(1)  Articolo 46 comma 2 e 3  Statuto nazionale

 

2. Le candidature a Segretario di circolo e le liste di candidati al Direttivo di circolo si presentano il giorno dell’apertura del Congresso di circolo, secondo le Norme attuative del presente articolo, approvate dalle Direzioni regionali, sentiti i segretari provinciali, con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti. Le Norme attuative indicano il numero dei componenti dei Direttivi dei circoli, in relazione al numero degli iscritti.


Il Segretario di circolo è eletto dall’Assemblea degli iscritti in collegamento a una o più liste di candidati al Direttivo di circolo. Le liste devono essere collegate a un candidato Segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero di candidati al Direttivo superiore al numero previsto di componenti dell’organismo. Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere. I candidati al Direttivo vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.


Il voto per il Segretario di circolo si esprime votando soltanto una (una  delle liste collegate alla sua candidatura. I componenti
del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt.

È eletto Segretario di circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo elegge il Segretario di circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell’organismo.

3. Le Norme attuative, di cui al comma precedente, stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione della candidature a Segretario provinciale e delle liste di candidati all’Assemblea provinciale.

Le Norme attuative debbono in ogni caso prevedere che le candidature a Segretario provinciale siano sottoscritte da un numero di iscritti compreso tra l’1% e il 3% e siano depositate entro e non oltre il settimo giorno precedente la data prevista per l’inizio dei Congressi di circolo.


Le Norme attuative debbono altresì prevedere il numero di sottoscrittori minimo su base provinciale affinché una lista possa essere presentata in tutti i circoli della provincia, anche in deroga al numero minimo di sottoscrittori previsto per la presentazione nei singoli circoli.


Le Norme attuative stabiliscono il numero complessivo di delegati all’Assemblea provinciale da ripartire tra i circoli, per il 50% in base al numero degli iscritti e per il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche nell’ambito territoriale di competenza del circolo.

Le Direzioni provinciali eleggono, nel rispetto del pluralismo, le rispettive Commissioni che presiedono all’organizzazione e al regolare svolgimento dei Congressi.
 
 
 
Il Segretario provinciale è eletto in collegamento a una o più liste di candidati all’Assemblea provinciale. Le liste per l’Assemblea provinciale vengono votate in ogni Assemblea di circolo. Le liste devono essere collegate a un candidato Segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero di candidati all’Assemblea provinciale superiore a quello spettante a quel circolo. Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere. I candidati all’Assemblea provinciale vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.
Il voto per il Segretario provinciale si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura. I delegati all’Assemblea provinciale da eleggere in ogni circolo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto in quel circolo.


Terminati i Congressi di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base provinciale, deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati. Tale riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli circoli. Il numero complessivo di delegati all’Assemblea provinciale può essere perciò determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di delegati direttamente proporzionale ai voti ottenuti.

È eletto Segretario provinciale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati all’Assemblea provinciale. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei delegati, l’Assemblea provinciale elegge il Segretario provinciale con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati.

 

 

 

Articolo 1 - (Convocazione dei congressi e Commissioni provinciali)

 

1.           I congressi di circolo e delle unioni comunali  devono tenersi tra il 21 ottobre ed il 6 novembre 2013. (2)

 

2.           Le Direzioni provinciali, entro il  9 ottobre 2013, fissano il periodo di svolgimento dei  ri­spettivi  congressi provinciali che devono tenersi entro il 6 novembre 2013. (2bis)

 

3.           Le Direzioni provinciali, nella stessa seduta, con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, eleggono, nel rispetto del pluralismo, una Commissione provinciale per il Congresso (3), formata al massimo da 11 compo­nenti, successivamente integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a se­gretario dell’Unione Provinciale. Alla commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il presidente della commissione di garanzia o un suo delegato. La commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il coordinatore. La commissione ha il compito di presiedere e sovrintendere all’organizzazione e al regolare svolgimento dei congressi.

4.      La commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si   ispira  al principio della ricerca del più ampio consenso.

 

5.      In caso di mancata elezione, entro il 9 ottobre 2013, di una o più commissioni provinciali, la commissione  regionale per il congresso, provvede alla nomina entro il 10 ottobre. (3 bis)

 

 (2) Art. 12 comma 2 del  Regolamento….

Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto e dei rispettivi Statuti regionali, gli organi che ne hanno titolo in base a quanto previsto dallo statuto regionale, deliberano i tempi e le modalità di svolgimento dei congressi provinciali/territoriali e di circolo

 

(2 bis) Art. 12 comma 3 del Regolamento…

 Eventuali deroghe devono essere comprovate da motivi politici, statutari ed elettorali e saranno decise d’intesa dalla Commissione Nazionale per il Congresso e dalle Direzioni territoriali competenti.

 

(3) Art. 2 comma 4  del Regolamento….

Le Direzioni provinciali per il Congresso eleggono, entro il 9 ottobre 2013, con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, una Commissione Provinciale, formata, nel rispetto della parità di genere, al massimo da 11 componenti e successivamente integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature.

 

(3bis) Art. 2 comma 5 del Regolamento….

In caso di mancata elezione, entro il 9 ottobre, di una o più commissioni  provinciali, la Commissione Regionale per il Congresso entro il 10 ottobre provvede alla nomina. 

 

 

 

Articolo 2 - (Svolgimento dei congressi)

 

1.I congressi di circolo provvedono all’elezione del segretario e del direttivo di circolo, concorrono all’elezione del segretario e dell’assemblea dell’Unione comunale e del se­gretario e dell’assemblea dell’Unione provinciale nel rispetto delle norme contenu­te nel presente regolamento

 

 

2. Ai Congressi: (4)

 - partecipano con diritto di parola e di voto  tutti coloro regolarmente iscritti al PD fino al termine delle operazioni di  voto;

     - hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti al PD, anche on- line, regolarmente registrati nella Anagrafe degli iscritti al 27 settembre 2013, data di approvazione del Regolamento da parte della Direzione Nazionale;

- gli iscritti 2012, che rinnovino l’iscrizione fino al termine delle operazioni di voto dei congressi e delle primarie, hanno diritto di elettorato attivo e passivo, possono cioè eleggere ed essere eletti negli organismi dirigenti e/o di garanzia, nonché essere delegati ad una Convenzione di livello superiore; 

 - ai nuovi iscritti – ivi compresi quelli registratisi on line o con PD live - registrati nell’Anagrafe degli iscritti dopo il 27 settembre 2013, a norma del comma due articolo quattro del regolamento, è riservato il diritto di elettorato attivo e la possibilità di essere eletti nei comitati direttivi nonché essere delegati ad organismi di livello superiore. Non possono invece accedere a cariche monocratiche interne del PD, salvo i circoli costituiti nel 2013, previa verifica delle relative commissioni per il Congresso e delle commissioni di garanzia territorialmente competenti;
- gli iscritti che ricoprono cariche elettive o sono stati designati in Enti o Aziende che non risultassero in regola con i versamenti dovuti al partito decadono, come previsto dal comma 5 articolo 40 dello Statuto nazionale, dall’anagrafe degli iscritti e dagli organismi dirigenti del PD;
- quanti si sono candidati o hanno pubblicamente sostenuto nelle ultime consultazioni amministrative e politiche formazioni o liste che si sono contrapposte al PD o a coalizioni promosse dal PD nel caso volessero iscriversi al PD debbono richiedere l’iscrizione, che sarà esaminata dagli organi competenti, almeno dieci giorni prima dello svolgimento del Congresso.

(4) Delibera n. 4 della Commissione nazionale per il Congresso.

La Commissione nazionale per il Congresso, riunitasi il 1 ottobre 2013, ai sensi dell’articolo 18 comma 2 del Regolamento, adotta la seguente norma esplicativa dell’articolo 4 comma 2 del Regolamento medesimo:

- partecipano con diritto di parola e di voto alle riunioni di circolo (territoriale e ambientale) tutti coloro regolarmente iscritti al PD fino al termine delle operazioni di  voto dei Congressi di circolo, e del voto per le primarie dell’8 dicembre;

  - hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti al PD, anche on- line, regolarmente registrati nella Anagrafe degli iscritti al 27 settembre 2013, data di approvazione del Regolamento da parte della Direzione Nazionale;

- gli iscritti 2012, che rinnovino l’iscrizione fino al termine delle operazioni di voto dei congressi e delle primarie, hanno diritto di elettorato attivo e passivo, possono cioè eleggere ed essere eletti negli organismi dirigenti e/o di garanzia, nonché essere delegati ad una Convenzione di livello superiore; 

 - ai nuovi iscritti – ivi compresi quelli registratisi on line o con PD live - registrati nell’Anagrafe degli iscritti dopo il 27 settembre 2013, a norma del comma due articolo quattro del regolamento, è riservato il diritto di elettorato attivo e la possibilità di essere eletti nei comitati direttivi nonché essere delegati ad organismi di livello superiore. Non possono invece accedere a cariche monocratiche interne del PD, salvo i circoli costituiti nel 2013, previa verifica delle relative commissioni per il Congresso e delle commissioni di garanzia territorialmente competenti;

 

3.    Per ciascun iscritto, per ogni livello di direzione del partito, è pos­sibile candidarsi in un solo circolo.

4.   Le candidature per i livelli comunali e provinciali possono essere presentate indipenden­temente dal circolo d’iscrizione. Per le candidature per le cariche elettive di circolo è ri­chiesta l’iscrizione allo stesso circolo.

5.   Gli iscritti ai circoli d'ambiente parteciperanno all'elezione dei segretari e delle assem­blee comunali solo nel caso in cui si tratti di circoli di livello comunale. Qualora i circoli di ambiente siano di solo livello provinciale, parteciperanno all'elezione del segretario e della assemblea provinciale.

6.   In apertura dei congressi di circolo, su proposta del segretario uscente, viene eletta una presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garan­tisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario di Circolo, dell’Unione comunale e dell’Unione provinciale. Fa parte della presidenza un membro della commissione provinciale o un suo delegato esterno alla stessa che è te­nuto ad assistere ai lavori, con funzioni di garanzia circa il loro regolare svolgimento.

7.      Ad avvenuto insediamento della presidenza, il congresso di circolo, stabilisce con voto a maggioranza semplice il numero dei componenti elettivi del proprio direttivo (4 bis)

      Con maggioranza qualificata l’Assemblea può aumentare  il numero dei componenti il Direttivo:del 20% quando il numero degli iscritti è superiore a 100, del 30% quando è superiore a 150, del 50% quando è superiore a 200.

      Il numero dei componenti non potrà comunque mai essere superiore al 30% degli iscritti (esempio: circolo con 30 iscritti, numero massimo componenti del Direttivo 10) (5)

8.   I membri di diritto sono quelli previsti dallo Statuto regionale (6)

9.  In apertura dei congressi di circolo vengono presentate le linee politiche e   programmati­che dei candidati ai diversi livelli di direzione del partito, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 10 minuti.

10. Le modalità e i tempi di svolgimento dei congressi di circolo devono garantire la più   ampia possibilità di intervento agli iscritti.

 11. I congressi di circolo sono aperti alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La presidenza del congresso, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti.

12.           La convocazione del congresso di circolo deve essere spedita agli iscritti almeno 5 giorni prima dello svolgimento e, oltre alla data, deve indicare il programma dei lavori e l’orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore consecutive da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18.00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la re­golarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla presidenza immediatamen­te dopo la conclusione delle operazioni di voto.

13.           È compito della commissione provinciale predisporre il modello delle schede da utilizza­re nelle votazioni previste nei congressi di circolo, prevedendo schede e urne distinte per l’elezione dei diversi livelli di partito.

      Nei congressi di circolo, alla fine del dibattito, vengono posti in votazione i   documenti proposti ed eventuali ordini del giorno.

14.  Non sono consentiti riferimenti ed apparentamenti tra i candidati territoriali e quelli nazionali. Analogo principio viene stabilito per i Congressi regionali (6bis)

 

 

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(4 bis). Art.4 comma 21  Statuto regionale.

Il Direttivo del Circolo territoriale è formato da un minimo di 12 ad un massimo di 20 componenti eletti in modo proporzionale, in rispetto della rappresentanza paritaria tra i generi

(5) Articolo 46 comma 2  Statuto nazionale

Le Norme attuative indicano il numero dei componenti dei Direttivi dei circoli in  relazione al numero degli iscritti

(6) Articolo 4 comma - 21 dello Statuto regionale


Il Direttivo del Circolo territoriale è formato da un minimo di 12 ad un massimo di 20       componenti eletti con metodo proporzionale, in rispetto della rappresentanza paritaria tra i generi.  Se non eletti partecipano al Direttivo, con il solo diritto di parola :  il Tesoriere, il Sindaco, gli Assessori comunali e il Capogruppo in Consiglio comunale, nei Comuni in cui sia presente un solo Circolo, o il Presidente e il Capogruppo della Circoscrizione di riferimento dove queste sono istituite, i componenti le Assemblee nazionale, regionale, provinciale e comunale che siano iscritti al Circolo. (6bis) Articolo 12 – Regolamento del Congresso

Non sono consentiti riferimenti ed apparentamenti tra i candidati  territoriali e quelli nazionali. Analogo principio viene stabilito per i Congressi regionali.

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Art. 3 - (Segretario e direttivo di Circolo)

 

1.Le candidature a segretario di circolo e le liste di candidati al direttivo di    circolo si presentano il giorno dell’apertura del congresso entro 20 minuti dall’avvenuto insediamento della presidenza (7) e devono essere sottoscritte da un numero di firme compreso tra il 3% e il 10% degli iscritti al 31/12/2012 al circolo stesso. Alla candidatura a segretario è alle­gata una proposta relativa all’attività politica e organizzativa del circolo. (8)

  2.Il Segretario di circolo è eletto attraverso il voto diretto e personale degli iscritti in colle­gamento ad una sola  lista di candidati al direttivo di circolo.

  3.La lista deve essere collegata a un candidato segretario, che autorizza il collegamento, e non può contenere un numero di candidati al direttivo superiore al numero previ­sto dei membri dell’organismo.

  4.Il voto per il segretario di circolo si esprime votando soltanto la lista collegata alla sua candidatura.

  5.La lista deve essere formata, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di ge­nere.

6.  I candidati al direttivo vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista. (9)

7.  I membri del direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt. Nella ripartizione, il candidato a segretario non eletto viene attribuito alla lista presentata a suo sostegno.

8.  È eletto segretario di circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei membri eletti nel direttivo.

9.    Qualora nessun candidato segretario abbia conseguito tale maggioranza assoluta, tutto il direttivo elegge il segretario di circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui ac­cedono i due candidati collegati al maggior numero di membri eletti nell’organismo.

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(7) Articolo 46 - comma 2 Statuto nazionale e Articolo 12 comma 2 del Regolamento…


Le candidature a Segretario di circolo e le liste di candidati al Direttivo di circolo si presentano il giorno dell’apertura del Congresso di circolo, secondo le Norme attuative del presente articolo, approvate dalle Direzioni regionali, sentiti i segretari provinciali, con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti

(8) Articolo 21 - comma d) Statuto nazionale

La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino è incompatibile con quella di sindaco o assessore

(8) bis Articolo 9 - comma 4 del Regolamento per l’elezione ……. “In ciascun collegio può essere presentata una lista collegata a ciascun candidato alla Segreteria .

(9)Articolo 46 comma 2  Statuto Nazionale

I candidati al direttivo vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.

 

 

Art 4 - (Segretario e assemblea dell’Unione comunale)

 

  1. Le candidature a segretario dell’unione comunale (10) si presentano alla commissione pro­vinciale tra il 7° e il 5° giorno precedente l’inizio dei rispettivi congressi di circolo e de­vono essere sottoscritte da un numero di firme compreso tra il 3 % e il 10% degli iscritti al 31/12/2012 alla stessa unione comunale distribuiti in almeno un terzo dei circoli presenti sul territorio. Alla candidatura è allegata una piattaforma politico programmatica per l’iniziativa dell’unione comunale.
  2. La commissione provinciale, acquisite le candidature, ne da tempestiva comunicazione ai circoli dell’unione comunale interessata e ai mezzi di informazione.

2 bis Prima dell’avvio dei Congressi di Circolo la Commissione provinciale per il Congresso su proposta del Segretario uscente dell’Unione comunale può stabilire che il numero dei componenti elettivi dell’Assemblea comunale sia fissato in un numero non inferiore ad 1/3 dei componenti previsti per la rispettiva Assemblea provinciale nei comuni fino a 30.000 abitanti ed un numero non superiore ai 2/3 dei componenti previsti per la rispettiva Assemblea provinciale nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

     3.           Il numero dei delegati da assegnare  ad ogni circolo per la composizione dell’Assemblea comunale (11)  è sta­bilito dalla Commissione per il Congresso come previsto dal comma successivo.

     4. Una sola lista può essere collegata a un candidato segretario e devono essere sottoscritte da un numero di firme comprese tra il 3 ed il 10 per cento degli iscritti al 31 dicembre 2012, che autorizza il collegamento, e, in base al numero della composizione dell’assemblea comunale, le liste saranno com­poste dal numero massimo dei delegati che verranno attribuiti ad ogni singolo circolo dalla Commissione per il Congresso secondo i seguenti criteri: per il 50% in base al numero degli iscritti e per il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche.

     5. La lista per l’elezione dell’assemblea comunale, collegata al candidato segretario, si presenta il giorno dell’apertura del congresso del singolo circolo entro 20 minuti dall’avvenuto insediamento della presidenza del congresso.

     6. Il segretario dell’unione comunale è eletto attraverso il voto diretto e personale degli i­scritti in collegamento alla lista di candidati all’assemblea comunale.

     7. Il voto per il segretario dell’unione comunale si esprime votando soltanto la lista   collegata alla sua candidatura.

     8. La lista deve essere formata, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di ge­nere.

  1. I candidati all’assemblea vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.

10.  I componenti dell’assemblea sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto per quel circolo.

11.Terminati i congressi di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base comunale, deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il ri­spettivo numero di voti validi riportati. Il candidato a segretario non eletto viene attribui­to come delegato alla lista presentata a suo sostegno.

Il riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuan­do i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli circoli. Il numero complessivo di delegati all’assemblea comunale può essere perciò determinato in modo definitivo solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di delegati diretta­mente proporzionale ai voti ottenuti.

   12. I membri di diritto sono quelli previsti dallo Statuto regionale (12)

   13. È eletto segretario dell’unione comunale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati eletti nell’assemblea comunale.

   14. Qualora nessun candidato segretario abbia conseguito tale maggioranza assoluta, tutta l’assemblea comunale elegge il segretario comunale con un ballottaggio a scrutinio se­greto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati eletti.

   15.  Nelle realtà in cui il Circolo corrisponde con l’Unione comunale, si applicano le norme previste per quest’ultima.

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(10) Articolo 21 -  comma d) Statuto nazionale

La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino è incompatibile con quella di      sindaco o assessore

  (11) Articolo 5 - comma 5 Statuto regionale L’Assemblea Comunale è composta, oltre che dal Segretario, da membri elettivi e da    membri    di diritto. Il numero dei componenti elettivi è fissato in ragione di uno ogni mille abitanti.

  (12) Articolo 5 - comma 5 Statuto regionale. Se non eletti, fanno parte di diritto con il solo diritto di parola : il Tesoriere, i Segretari dei      Circoli territoriali, il Sindaco, gli Assessori comunali e il Capogruppo in Consiglio comunale, il Presidente della Provincia, gli Assessori provinciali e il Capogruppo in Consiglio provinciale, i Consiglieri regionali e gli Assessori regionali, i Parlamentari, i componenti le Assemblee nazionale, regionale e provinciale, qualora siano iscritti ai Circoli istituiti nel territorio del Comune.

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Art 5 - (Segretario e assemblea dell’Unione provinciale)

 

1.       Le candidature a segretario dell’Unione provinciale (13) si presentano alla commissio­ne provinciale entro il 18 ottobre e devono essere sottoscritte da un numero di firme compreso tra il 1% e il 3% degli iscritti al 31/12/2012 che siano residenti in almeno il 10% dei comuni del territorio provinciale (14).

Alla candidatura è allegata una piattaforma politico programmatica per l’iniziativa dell’Unione provinciale.

2.     La commissione provinciale, acquisite le candidature, ne da tempestiva comunicazione ai circoli di tutta l’Unione Provinciale e ai mezzi di informazione.

3.     Il segretario provinciale è eletto in collegamento ad una sola lista di candidati all’assemblea provinciale.

4.     La lista deve essere collegata a un candidato segretario, che autorizza il collegamento, e non può contenere un numero di candidati all’assemblea provinciale superiore a quello spettante a quel circolo.

5.   La lista per l’elezione dell’assemblea provinciale (15) collegata al candidato segretario, si presentano il giorno dell’apertura del congresso del singolo circolo entro 20 minuti dall’avvenuto insediamento della presidenza del congresso e devono essere sottoscritte da un minimo di firme comprese tra il 3% ed il 10% degli iscritti al circolo al 31 dicembre 2012.

5.   (bis) Il numero dei sottoscrittori minimo su base provinciale affinché una lista possa essere, ai sensi dell’art. 46 comma 3, presentata in tutti i Circoli della provincia è compreso tra l’1% e il 3% degli iscritti al 31 dicembre 2012.

I presentatori della lista da presentarsi in tutti i Circoli della provincia comunica al Presidente della Commissione provinciale per il Congresso presso la sede della Federazione provinciale entro il 20 ottobre la denominazione della lista corredata dalle firme necessarie e dal modulo di accettazione del collegamento sottoscritto dal candidato Segretario ed eventualmente nominativi di quanti in ogni singolo Circolo sono autorizzati a presentare la citata lista che non deve procedere alla raccolta dei sottoscrittori.

Ad ogni Circolo la Commissione provinciale per il Congresso farà pervenire le relative comunicazioni.

6.      La lista per l’elezione dell’assemblea provinciale, collegata al candidato segretario, par­teciperà alla assegnazione dei membri dell’assemblea qualora presentata in almeno il 30% dei circoli.

7.      Il numero complessivo di delegati (membri elettivi) da assegnare all’assemblea provinciale è stabilito in ragione di 1 (uno) ogni tremila abitanti e comunque in numero non inferiore a 70 componenti e viene ripartito tra i Circoli secondo il seguente criterio: per il 50% in base al numero degli iscritti al 31/12/2012 e per il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche nell’ambito ter­ritoriale di competenza del singolo Circolo. Un delegato in ogni caso deve essere assegnato ai circoli con almeno 7 (sette) iscritti. I Circoli con un numero inferiore di iscritti svolgeranno il Congresso congiuntamente con il circolo territoriale vicino più omogeneo individuato di concerto con la Commissione provinciale per il Congresso, concorrendo in tal modo all’elezione di uno o più delegati all’Assemblea provinciale.

8.    Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di ge­nere.

9.    I candidati all’assemblea provinciale vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.

10.   Il voto per il segretario provinciale si esprime votando soltanto la lista collegata alla sua candidatura.

11.  I delegati all’assemblea provinciale da eleggere in ogni circolo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previ­sto in quel circolo.

12.  Terminati i congressi di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale    accedono le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base provinciale, deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati. Il candidato a segretario non eletto viene attribui­to come delegato alla lista presentata a suo sostegno. Il riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuan­do i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli circoli. Il numero complessivo di delegati all’assemblea provinciale può essere perciò determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di delegati di­rettamente proporzionale ai voti ottenuti.

13.    I membri di diritto  sono quelli previsti dallo Statuto regionale (11)

14.        È eletto segretario provinciale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati eletti nell’assemblea provinciale.

15.        Qualora nessun candidato segretario abbia conseguito tale maggioranza assoluta, tutta l’assemblea provinciale elegge il segretario territoriale con un ballottaggio a scrutinio se­greto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati eletti.

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(13) Articolo 21- comma b) Statuto nazionale

Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario provinciale: i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti di regione, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori delle città capoluogo

(14) Articolo 8 comma 5 Statuto regionale che siano residenti in almeno il 10% dei comuni del territorio

(15) Articolo 7 - comma 2 Statuto regionale

L’Assemblea è composta, oltre che dal Segretario, da membri elettivi e da membri di diritto. I membri elettivi sono in ragione di uno ogni cinquemila abitanti.

 

 

    (16) Articolo 7 -  comma 2 Statuto regionale

Se non eletti, fanno parte di diritto con il solo diritto di parola: il Tesoriere, i Parlamentari eletti nella Circoscrizione delle Marche, i Consiglieri regionali, gli Assessori regionali,  residenti nella provincia, il Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali, e gli Assessori provinciali, iscritti al Partito Democratico, i componenti le assemblee nazionale e regionale del Partito Democratico che siano residenti nella provincia. I componenti di diritto fanno parte dell’Assemblea per la durata del loro incarico, al termine del quale decadono automaticamente.

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Articolo 6 - (Compiti della Commissione provinciale)

 

La commissione provinciale di cui all’art. 1 comma 3 del presente regolamento, procede, prima dell’inizio dei congressi di circolo, alla definizione dei delegati spettanti a cia­scun circolo per l’assemblea comunale e provinciale.

La commissione provinciale predispone il modello di verbale sulla base del quale registrare i risultati delle votazioni nei congressi di Circolo.

 

Articolo 7 - (Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario comunale e provinciale)

 

La commissione provinciale, acquisiti tutti i verbali dei congressi di circolo, comunica i ri­sultati del voto e convoca la prima riunione delle assemblee comunali e provinciale entro 14 giorni.

L’assemblea comunale, nella prima riunione, sotto la presidenza provvisoria di un membro della commissione provinciale o suo delegato, proclama il segretario eletto o, qualora nes­sun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta, effettua il ballottaggio.

L’assemblea provinciale, sotto la presidenza provvisoria del coordinatore della commissione provinciale, proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, sulla base delle comunicazioni della commissione provinciale, abbia riportato la mag­gioranza assoluta dei membri dell’assemblea eletti nelle liste a lui collegate.

Qualora nessun candidato abbia riportato tale maggioranza assoluta, il coordinatore della commissione provinciale indice, in quella stessa seduta, il ballottaggio di cui al presente regolamento.

 

 

 

Articolo 8 – Partecipazione dei giovani democratici ai Congressi di circolo, comunali, provinciali (17)

 

In apposite assemblee degli iscritti i Giovani Democratici, laddove presenti, provvederanno ad eleggere una quota aggiuntiva fino ad un massimo del 10%  dei propri rappresentanti in seno agli organismi del partito (direttivo del circolo, assemblee Unioni comunali e provinciali). (18) Gli eletti parteciperanno a pieno titolo alle riunioni dei rispettivi organi.

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(17) Carta di cittadinanza dell’organizzazione giovanile comma 3 approvata il 22 maggio 2010:

3. Il Partito Democratico riconosce al proprio interno un’organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti. Essa è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani del Partito Democratico. Ad essa è riconosciuta autonomia organizzativa, di proposta e di iniziativa politica ed è presente ad ogni livello

di organizzazione del partito.
        

(18) La Commissione provinciale per il Congresso di concerto con gli organismi provinciali dei Giovani Democratici prima dello svolgimento delle Assemblee degli iscritti a GD, stabilisce la percentuale, da definire anche in relazione al numero degli iscritti, della quota aggiuntiva da eleggere in ognuno dei Circoli interessati.

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Articolo 9 – ( Coordinamenti di Zona)  

 

Terminati i Congressi le Assemblee provinciali nella prima riunione utile provvedono a tutti gli adempimenti necessari per la costituzione dei Coordinamenti di Zona sulla base delle modifiche statutarie adottate dalla Assemblea regionale nella prima seduta successiva alla chiusura dei Congressi provinciali.

 

Articolo 10 – Norme di garanzia

 

All’atto della costituzione della  Commissione  per il Congresso questa assume la responsabilità di accesso e vigilanza sull’anagrafe degli iscritti.

Per quanto non previsto dalle presenti norme si rimanda allo Statuto Nazionale, oltre agli articoli dello Statuto Regionale non in contrasto con le norme dello Statuto Nazionale ed al Regolamento per l’elezione del segretario e dell’Assemblea Nazionale

 

Articolo 11– (Controversie)

 

In prima istanza i ricorsi relativi all’applicazione del seguente regolamento e allo svolgi­mento dei congressi, vengono presentati ed esaminati dalla commissione per il congresso.

In seconda istanza è competente la Commissione Regionale di Garanzia.